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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 13/11/2014, n. 272

Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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[Premessa]



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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Art. 3. - Obbligo di presentare la relazione di riferimento

1. I gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale, presentano all'autorità competente la relazione di riferimento.

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Art. 4 - Tempistica per la presentazione della relazione di riferimento da parte delle installazioni sottoposte ad Aia in sede statale

1. I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presentano all'Autorità competente la relazione di riferimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1 o 3.

2. I gestori in possesso di autorizzazione integr

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Art. 5. - Contenuti minimi della relazione di riferimento

1. Fatto salvo quanto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della dir

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Allegato 1 - Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

La procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto è rappresentata nel diagramma di flusso di seguito riportato.




Le relative fasi sono come di seguito articolate:

1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità;

2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza;

3. se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto;

4. se esiste la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento.

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Allegato 2 - Contenuti minimi della relazione di riferimento

La relazione di riferimento contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti (come definite nell'Allegato 1). Tali informazioni sono necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività e riguardano almeno:

1. l'uso attuale del sito;

2. le misurazioni già disponibili effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee utili a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza dell

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Allegato 3 - Criteri per l'acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti


1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo insaturo


1.1 Indicazioni generali

La strategia di campionamento è scelta sulla base delle caratteristiche del sito (vedi paragrafi successivi). Ove si adotti la strategia basata su una maglia regolare di campioni compositi, per il campionamento del suolo insaturo si applicheranno tendenzialmente i seguenti criteri:

— i campioni di suolo prelevati sono rappresentativi almeno degli spessori 0-0,2 m e 0,2-1 m;

— ciascun campione di suolo sarà rappresentativo di una maglia regolare di dimensione massima pari a 100 m x 100 m. Una maggiore densità di campionamento (ovvero una riduzione della dimensione della maglia) potrà essere applicata nelle potenziali aree sorgente;

— in generale si intende per campione rappresentativo del suolo, un campione composito ottenuto da almeno 10 incrementi per ciascuna maglia;

— il numero di campioni rappresentativi per ogni spessore indagato (0-0,2 m; 0,2-1 m, eventuali strati integrativi) non potrà comunque mai essere inferiore a tre;

— qualora vengano utilizzati risultati di attività di caratterizzazione effettuate secondo la vigente normativa in materia di siti contaminati, che prevede il campionamento puntuale di uno spessore di suolo compreso tra 0-1 m, essi potranno essere considerati come rappresentativi dello strato 0,2-1 m. L'area dovrà pertanto essere caratterizzata integrando il campionamento dello spessore 0-0,2 m mediante l'analisi di campioni puntuali da prelevare nelle potenziali aree sorgente in cui vi sia il sospetto di impatti di origine puntuale derivanti sia dalle attività attuali che da quelle pregresse (ad esempio in prossimità dei punti di emissione attuali e passati);

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