FAST FIND : NR32035

Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 16/10/2014, n. 70

Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio e dall’Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.
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TESTO DEL DOCUMENTO



IL COMMISSARIO DELEGATO


ai sensi del DPCM del 25/8/2014

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all’articolo 10 comma 2-bis dispone che “… … ..in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente…”.

Visto il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell’attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1-bis), come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l’esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell’utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto… .”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l’assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all’attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 29 del 28 Agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e s.m.i.,

- n. 32 del 30 Agosto 2012, recante “Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara. Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012” e s.m.i.;

- n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i;

- n. 86 del 6 Dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e s.m.i.;

- n. 66 del 7 giugno 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”;

- n. 119 dell'11 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;

- n. 131 del 18 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29,51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;

- n. 9 del 7 febbraio 2014 del Presidente Errani in qualità di Commissario Delegato recante “Integrazioni e modifiche alle Ordinanza nn. 29,51, 68/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n.131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;

Sentito in data 24 Settembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico costituito ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” (in seguito L.R. n. 19/2008);

Sentita in data 3 ottobre 2012 l’Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna; Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n.1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” convertito con Legge n. 11 del 1 febbraio 2013, che ha modificato l’articolo 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, prevedendo che possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71 , ed in particolare l’art.6;

Sentito in data 24 settembre 2014 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’08 giugno 2012, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;

Considerato:

- che la compilazione delle domande di contributo, anche in considerazione dell'elevato numero di istanze preliminari presentate ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 131/2013, risulta particolarmente articolata, in riferimento alla complessità degli interventi progettati e della relativa documentazione;

- che, pertanto, anche in considerazione della difficile situazione economica si ritiene necessario prorogare, ai fini del riavvio delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, il termine di presentazione delle domande di contributo ed i termini per l'ultimazione degli interventi e della relativa rendicontazione, con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali i termini restano quelli fissati nei provvedimenti precedenti qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) “Durata” della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012;

- che, conseguentemente alla proroga dei termini di cui al punto precedente, si ritiene, inoltre, necessario, aumentare l'importo stimato per le attività istruttorie, sia in fase di concessione che in fase di liquidazione, da un importo massimo pari all'1% ad un importo massimo pari al 2,5% dell'ammontare dei contributi concedibili;

- che l'aumento dell'importo massimo previsto per le attività istruttorie si rende necessario, altresì, in considerazione della complessità delle attività di controllo in loco, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo del contributi, che sono previsti nella percentuale del 100% degli interventi finanziati;

- che si ritiene, infine, necessario provvedere ad una puntuale disciplina dei casi di cessione di azienda o di ramo di azienda, di trasformazione aziendale o di concordato preventivo in continuità, data la particolarità delle suddette situazioni;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato


DISPONE


1. di procedere alla modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 R “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, come modificata dall’Ordinanza n. 64/2012, dall’Ordinanza n. 74/2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014 e dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, così come segue:

- il comma 7 dell’art. 2 viene sostituito con la seguente formulazione:

7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se l’unità produttiva è localizzata all’interno di un edificio con destinazione mista già oggetto di valutazione con scheda Aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite Ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili. Qualora non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte al precedente comma 2, lettere b), c), d) ed e), esercitate in fabbricato rurale strumentale la cui struttura è riconducibile a quella edilizia in muratura, agibile alla data del sisma ed oggetto di Ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, il proprietario dell’immobile, - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. n. 74/2012 convertito con Legge 122/2012, sulle Ordinanze commissariali per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii.;

- il comma 13 dell’art. 2 viene sostituito con la seguente formulazione:

13. Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza sono le seguenti:

- per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d’Intesa e successivo DPCM dell’8 febbraio 2013;

- per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012;

- per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l’abbattimento dei tassi di interesse all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

- il comma 5 dell’art. 3 viene sostituito con la seguente formulazione:

5. La spesa per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica sarà a carico del fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2,5 % dei contributi concedibili con la presente Ordinanza.

- il comma 6 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

6. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 30 settembre 2016 con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine resta definito al 31 dicembre 2015 qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) “Durata” della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012. Dell’eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- il comma 7 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;

- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;

- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi eccedenti i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

La percentuale massima, relativa alle spese tecniche, deve intendersi in riferimento ai costi complessivi per ogni tipologia di intervento da effettuarsi per ciascuna unità locale. In fase di Stato Avanzamento Lavori potrà essere erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’85% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.

Ai fini della presente Ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013 e dall’Allegato A al Decreto del Commissario n. 53 del 17 gennaio 2014.

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel costo dell’intervento nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro;

- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a 500.000,00 euro,

- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importi superiori a 500.000,00 euro.

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.

- il comma 14 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

14. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato, industria nonché fabbricati rurali strumentali destinati esclusivamente ad attività produttiva la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia in muratura, la determinazione del contributo avviene con i parametri stabiliti dalle Ordinanze sugli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo per i diversi livelli operativi. Il costo convenzionale a metro quadrato per le diverse destinazioni d’uso e per gli interventi previsti è stabilito alla Tabella B allegata.

- il comma 4 dell’art. 5 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni uguali o equivalenti a quelli oggetto della perizia e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili –attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse. Qualora i costi indicati nel piano di ricostituzione delle scorte siano inferiori al danno calcolato, secondo quanto previsto dal precedente comma 3, il contributo sarà commisurato al valore del piano di riacquisto.

- il comma 3bis dell’art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

3bis. Ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012, nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. da effettuarsi in un immobile già costruito la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di compravendita il costo ammissibile a contributo è:

- per gli immobili di nuova costruzione e/o già adeguati allo svolgimento dell'attività di impresa pari alla minore somma tra:

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita per la superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste;

- per gli immobili che necessitano di interventi di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento all'attività di impresa pari alla minore somma tra:

− l'importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita per la superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici sommato al costo degli interventi

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