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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. CNI 09/04/2014
Delib. CNI 09/04/2014
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PremesseGli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l’attività dell’ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita. Sono consapevoli che |
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CAPO I - PARTE GENERALE |
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Art. 1. - Principi generali1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati |
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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l&rsquo |
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CAPO II - DOVERI GENERALI |
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Art. 3. - Doveri dell'ingegnere3.1 L’ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione. |
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Art. 4. - Correttezza4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti. 4.2 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non |
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Art. 5. - Legalità5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni d |
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Art. 6. - Riservatezza6.1 L’ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell’e |
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Art. 7. - Formazione e aggiornamento7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacit& |
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Art. 8. - Assicurazione professionale8.1 Nei casi previsti dalla legge l’ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stip |
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Art. 9. - Pubblicità informativa9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve esser |
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Art. 10. - Rapporti con il committente10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria |
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Art. 11. - Incarichi e compensi11.1 L’ingegnere al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili c |
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Art. 12. -Svolgimento delle prestazioni12.1 L’incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente. |
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CAPO III - RAPPORTI INTERNI |
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Art. 13. - Rapporti con colleghi e altri professionisti13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione. 13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colle |
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Art. 14. - Rapporti con collaboratori14.1 L’ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all’utilizzazione di una organizzazione stabile. 14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza. |
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Art. 15. - Concorrenza15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall’ordinamento comunitario. 15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o |
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Art. 16. - Attività in forma associativa o societaria16.1 Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o |
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CAPO IV - RAPPORTI ESTERNI |
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Art. 17. - Rapporti con le istituzioni17.1 L’ingegnere deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fin |
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Art. 18. - Rapporti con la collettività18.1 La L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della commi |
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Art. 19. -Rapporti con il territorio19.1 L’ingegnere nell’esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili |
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CAPO V - RAPPORTI CON L’ORDINE |
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Art. 20. - Rapporti con l’Ordine e con gli organismi di autogoverno20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti. 20.2 L’ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamen |
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CAPO VI - INCOMPATIBILITà |
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Art. 21. - Incompatibilità21.1 L’ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali. 21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, s |
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Art. 22. - Sanzioni22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Dis |
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CAPO VII |
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Art. 23. - Disposizioni finali23.1 Il presente Codice: |
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