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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/12/2013, n. 151
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1. - Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 1471. L’applicazione dei commi 33 e 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014. 2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono app |
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Art. 2. - Disposizioni in materia di immobili pubblici1. All’articolo 2 -bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014” e le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “180 giorni”. 2. All’articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: “comma 1 dell’articolo 2 -bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicem |
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Art. 3. - Misure in materia di infrastrutture e trasporti1. All’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio economico.»; b) il comma 6 -quater è sostituito dal seguente: «6 -quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6 -ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall’articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»; c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9 -bis |
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Art. 4. - Disposizioni concernenti Roma Capitale1. Al comma 196 -bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13 -bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico ammini |
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Art. 5. - Disposizioni in materia di Expo 20151. Per l’anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contrib |
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Art. 6. - Disposizioni finanziarie in materia di Province1. Limitatamente all’anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell’ |
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Art. 7. - Misure per la Regione Sardegna1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. 2. Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d’impresa il finanziamento pu&o |
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Art. 8. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga |
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ALLEGATO 1 - (Importo riduzioni alle province per l’anno 2013, ai sensi articolo 16, comma 7 decreto legge n. 95 del 2012) (Art. 6, comma 1)Parte di provvedimento in formato grafico |
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