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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 25/07/2013, n. 7
L. R. Campania 25/07/2013, n. 7
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 R (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), è così modificata: a) al comma 3 dell’articolo 2 dopo le parole: “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e approva le linee di programma per le autorizzazioni indicate nell’articolo 8 quater, comma 1, lettere a), b) e c), deliberate dai Comuni, previo parere della Consulta regionale delle attività funerarie, di cui all’articolo 3.” ed è aggiunto il seguente comma: “3 bis. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di imprese autorizzate all’esercizio delle attività funebri e delle strutture obitoriali.”; b) il comma 2 dell’articolo 3 è così sostituito: “2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l’impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali; b) osservare l’attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri e il trasporto dei cadaveri; c) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie.”; c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “g) da due rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), in qualità di componenti;”; d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Costituzione – Funzionamento e durata in carica della Consulta) 1. La Consulta regionale è nominata, all’inizio di ogni legislatura e per l’intera sua durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente e rimane in carica fino all’insediamento della nuova Consulta. 2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente si procede alla sua sostituzione in conformità al comma 1. 3. La Consulta regionale si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti. 4. La Consulta regionale è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti. L’assenza di un componente a tre sedute consecutive ne determina l’automatica decadenza. 5. Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 R (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Manovra economica 1 – Decreto anticrisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 R, e dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 |
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Art. 3 - (Risorse finanziarie)1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della |
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Art. 4 - (Entrata in vigore)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblic |
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