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Deliberaz. G.R. Toscana 01/07/2013, n. 535

Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti - Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 09/09/2013, n. 751
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale”, parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto l’articolo 208 comma 11, lettera g) del d.lgs. 152/2006, il quale prescrive che, al momento del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, debbano essere indicate le garanzie finanziarie da prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 R “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visti in particolare l’art. 8 comma 1 lettere m) e o); l’art. 9 comma 1 lettera d); l’art. 10 comma 2 lettera n) e comma 3; l’art 14, l’art. 15, l’art. 17 comma 3, nonché l’allegato 2 del d.lgs. 36/2003, che prevedono, per le discariche:

- l’obbligo di prestare garanzie finanziarie per l’attivazione, la gestione operativa della discarica e le procedure di chiusura, che assicurino l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;

- l’obbligo di prestare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica che assicurino che le procedure di cui all’articolo 13 del d.lgs. 36/2003 siano eseguite;

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“Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743 “Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti” coordinato con le modifiche introdotte con la deliberazione della Giunta regionale _____________________________ , n. _____________ .N1
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1. Premessa

1. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 R (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 R (Norme in materia ambientale) contengono una serie di disposizioni le quali prevedono che, al momento dell’avvio effettivo di attività di smaltimento o recupero dei rifiuti autorizzate,

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2. Caratteristiche generali delle garanzie da prestare
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2.1 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per l’esercizio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti escluse le discariche

1. La garanzia finanziaria da prestare per l’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripri

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2.2 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per lo smaltimento in impianto di discarica

1. Ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 36/2003 e dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio dello smaltimento in impianto di discarica è subordinata all'attivazione di due contestuali e distinte garanzie finanziarie, da prestare al momento dell’avvio effettivo dell’impianto:

a) garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'ente competente al controllo nel piano di gestione operativa e ripristino dell'area;

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3. Soggetti obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie

1. I soggetti tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie per impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti sono:

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4. Modalità di costituzione delle garanzie e tipologia

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), le garanzie finanziarie sono prestate

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5. La presentazione delle garanzie e termini per la loro presentazione
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5.1. Nuove autorizzazioni

1. Le garanzie finanziarie richieste nell’autorizzazione all’esercizio di impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti devono essere presta

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5.2. Rinnovo delle autorizzazioni

1. L’ente competente al rinnovo delle autorizzazioni provvede ad individuare modalità e

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6. Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie

1. Il criterio di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie è indicato nell’Allegato A/1, parte integrante del presente atto.

2. Nel caso di garanzie finanziarie da stipulare per il rilascio di autorizzazioni per le operazioni di recupero di rifiuti di cui all’allegato C della parte quarta del d.lgs. 152/2006 si effettua un abb

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7. La durata delle garanzie finanziarie
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7.1 Impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti escluse le discariche

1. La durata delle garanzie finanziarie prestate per tutte le attività di smaltimento o recupe

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7.2 Discariche

1. Le garanzie indicate ai punti 2 e 3 del presente paragrafo, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'ente com

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8. Disposizioni transitorie

I soggetti titolari di autorizzazione devono provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie prestate

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“Allegato A/1 N1

1.1 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.gs. 152/2006) di rifiuti urbani

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di euro 516,46 per la quantità massima giornaliera espressa in tonnellate che la ditta è autorizzata a stoccare.


1.2 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi

L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1, relativo ai rifiuti urbani, moltiplicando il valore ottenuto per 1,5.


1.3 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi

L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1, relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 3.


1.4 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi

L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1 relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 0,2.


2.1 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti urbani

L’ammontare della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la cifra di euro 20,66 per il quantitativo massimo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare in sei mesi espresso in tonnellate.

Comunque, l’ammontare della garanzia non può essere inferiore ad euro 258.228,45.

Nel caso di impianti di supporto alla raccolta differenziata con potenzialità autorizzata inferiore a 1.500 t/a , l’ente competente può decidere di applicare un importo minimo inferiore a quello di cui sopra, e comunque non inferiore ad euro 150.000.

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