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L. R. Puglia 25/06/2013, n. 17

Disposizioni in materia di beni culturali.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2023, n. 37
- L.R. 15/06/2023, n. 10
- L.R. 24/03/2022, n. 6
- L.R. 30/11/2021, n. 36
- L.R. 22/10/2013, n. 32
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I - Principi, oggetto e definizioni
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Art. 1 - Principi e finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al

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Art. 2 - Oggetto e obiettivi

1. La legge disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.

2. Le azioni disciplinate dalla presente legge perseguono:

a) la promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nell’ambito delle politiche di sviluppo della cultura, assicurando la tutela della persona, favorendo i bisogni di crescita culturale e garantendone i processi di formazione continua e ricorrente;

b) la cooperazione e l’intera

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) tutela: l’esercizio delle funzioni e delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione;

b) salvaguardia: l’attività volta ad assicurare la protezione dei beni culturali;

c) conservazione: il mantenimento o il recupero della integrità del bene, sia sotto il profilo s

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Art. 4 - Compiti della Regione per la promozione e valorizzazione

1. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e delle istituzioni culturali, anche mediante le seguenti azioni:

a) attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, lo sviluppo e l’aggiornamento della Carta dei beni culturali integrata nel Sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni e agli istituti di propria competenza. Per la produzione, lo scambio e l’utilizzo dei dati, si avvale degli strumenti di coordinamento interno, in particolare dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, e degli strumenti di cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale, eventualmente articolati in strutture sub regionali, ottimizza e condivide le risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché i processi gestionali dei singoli beni;

b) iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi e assicurando che vengano adibiti a usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;

c) miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza e accessibilità;

d) potenziamento e creazione di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura, utilizzando tecnologie innovative;

e) collaborazione con istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio e promozione della par

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Capo II - Soggetti, funzioni e competenze
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Art. 5 - Soggetti pubblici e privati del sistema integrato dei beni culturali

1. La Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con s

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Art. 6 - Commissione regionale per i beni culturali

1. È istituita la Commissione regionale per i beni culturali, organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e connessi servizi, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione esprime pareri su:

a) i piani strategici di sviluppo culturale previsti dalle presenti norme;

b) gli accordi di valorizzazione con gli enti locali e i privati previsti dalle presenti norme;

c) gli standard minimi di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi dell

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Art. 7 - Funzioni e compiti delle Province e della Città metropolitana di Bari

1. Le Province e la Città metropolitana di Bari, nel rispetto degli indirizzi regionali e con il concorso dei Comuni, contribuiscono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali del territorio di riferimento ed esercitano i compiti e le funzioni ad esse affidati, nel rispetto della presente legge.

2. Nell’ambito del sistema integrato dei beni culturali, le Province e la Città metropolitana di Bari:

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Art. 8 - Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni, primi custodi dei valori della cultura e dell’identità locale, operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Regione.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali secondo le modalità previste dagli atti di pianificazione e programmazione di cui al Titolo II. Essi provvedono:

a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti e ai luoghi della cultur

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Art. 9 - Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione

1. La Regione, al fine della tutela e valorizzazione dei beni culturali idonee alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore.

2. Per la formazione del sistema

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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
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Art. 10 - Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione utilizza il metodo della programmazione al fine di conferire organicità e unitarietà agli interventi di valorizzazione dei beni culturali da realizzare sul territorio. La programmazione s

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Art. 11 - Programma regionale triennale dei beni culturali

1. La Giunta regionale, ogni tre anni ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale, adotta il programma triennale dei beni culturali coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.

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Art. 12 - Programma regionale operativo annuale dei beni culturali

1. Per la realizzazione coordinata e coerente di quanto stabilito nel programma regionale triennale dei beni culturali, la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il programma regionale operativo annuale. Il programma definisce e specifica gli obiettivi intermedi e indica le azioni, le modalità attuative e le risorse finanziarie.

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Art. 13 - Piani integrati di valorizzazione e gestione

1. La Regione, con i piani integrati di valorizzazione e gestione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.

2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l’individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.

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Art. 14 - Accordi di valorizzazione

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 13, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali.

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TITOLO III - ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
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Art. 15 - Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le bibliote

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Art. 16 - Diritti degli utenti

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l’accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.

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Art. 17 - Requisiti degli istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale

1. La Regione definisce i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale.

2. Per il raggiungimento dei livelli dei servizi di cui al comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli e

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Art. 18 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale e con preferenza a forme di gestione integrata in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge.

2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali degli

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE

N15

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Capo I - Salvaguardia e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio librario e documentale

N16

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Art. 19 - Soprintendenza regionale ai beni librari

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Art. 20 - Archivio della produzione editoriale regionale

1. L’Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al de

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Art. 21 - Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione è isti

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Art. 22 - Attività della rete documentaria regionale

1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato.

2. La rete documentaria regionale, costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri d

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Art. 23 - Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso a forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi e altri istitu

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Art. 24 - Le reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

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Capo II - Salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese

N17

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Art. 24-bis - Bande della tradizione pugliese

N12

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, salvaguarda, valorizza, pro

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Art. 24-ter - Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno

N13

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 24 bis, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, programma, ai sensi del titolo II della presente legge, i seguenti interventi:

a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;

b) iscrizione delle bande della tradizione pugliese nell’inventario de

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Art. 24-quater - Contributi

N14

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Capo III - Salvaguardia e valorizzazione delle marionette e degli archivi fotografici e privati di produzione

N18

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Art. 24-quinquies - Tutela e valorizzazione del patrimonio delle marionette e archivi fotografici

N19

1. La Regione Puglia considera la cultura delle marionette e degli archivi fotografici pubblici e privati pugliesi espressione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitar

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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 25 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) - e) -

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Art. 26 - Norma transitoria

1. I procedimenti e le attività avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica