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22/12/2022

Rilascio del certificato di agibilità e ordine di demolizione

La certificazione di agibilità non preclude la possibilità di contestazione da parte del Comune delle difformità dell'edificio rispetto al titolo edilizio.

Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione di alcune opere abusivamente realizzate senza alcun titolo abilitativo e difformi rispetto allo strumento urbanistico. Tra i motivi di ricorso il ricorrente sosteneva che il certificato di agibilità, essendo stato rilasciato dal Comune “vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta”, presupponeva la regolarità delle opere edilizie contestate. Ad avviso del TAR, che aveva già respinto il ricorso, non sussisterebbe alcun contrasto fra il rilascio del certificato di agibilità e la successiva adozione dell’ordinanza di demolizione in quanto i due provvedimenti hanno contenuto differente e richiedono accertamenti fra loro eterogenei.

In proposito C. Stato 23/11/2022, n. 10340, confermando l’impostazione del TAR, ha affermato che è da escludere, in generale, che il rilascio del certificato di abitabilità incida in qualsiasi modo sul successivo potere del Comune di reprimere gli abusi edilizi.
Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.

Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell'oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili. In sostanza, il precedente rilascio del certificato di agibilità non è sintomo di contraddittorietà della irrogata sanzione demolitoria.

Peraltro, anche la formula utilizzata in concreto dal Comune, secondo la quale il certificato viene rilasciato “vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta” non esprime in sé alcuna una valutazione di regolarità dell’opera rispetto al titolo edilizio, riferendosi, invece, alla documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità.

Dalla redazione