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21/12/2022

Appalti pubblici opere viarie: competenza per l'offerta tecnica e efficacia attestazione SOA

In tema di appalti pubblici, l'ANAC si è espressa sull'efficacia temporale dell'attestazione di qualificazione SOA e ha precisato che in una procedura di gara per l'affidamento di opere viarie l'offerta tecnica progettuale deve essere firmata da un ingegnere.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza di parte della viabilità stradale di un comune, una società ha avanzato rilievi in ordine alla presunta illegittima aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente, in quanto si sarebbe verificata soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre, altra concorrente classificatasi al secondo posto risulterebbe aver presentato un progetto per la realizzazione di un impianto fognario sottoscritto da un architetto e avrebbe presentato varianti progettuali rispetto ai termini previsti nella lex specialis.

Efficacia dell'attestato di qualificazione SOA
Con riferimento alla continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'attestazione SOA, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, l’efficacia dell’attestazione è pari a 5 anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale. Almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione;
- la necessaria continuità della attestazione SOA discende dal fatto che l’efficacia delle attestazioni è fissata in 5 anni con obbligo, alla scadenza del primo triennio, di effettuare una verifica finalizzata all’accertamento della persistenza dei requisiti di ordine generale e strutturale;
- al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010, istanza di rinnovo nel termine di 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione (Sent. C. Stato 18/11/2020, n. 7178);
- è riconosciuta l’ultravigenza dell’attestazione SOA durante il periodo di espletamento della procedura di revisione e quindi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di verifica triennale (presentata nei termini) e la data del rilascio della verifica positiva. Con la conseguenza che solo la tempestività della domanda di verifica presentata prima della scadenza del triennio di validità e la successiva attestazione favorevole da parte della SOA, determinano la possibilità di saldare la data di ottenimento della verifica con esito positivo alla data di scadenza del triennio;
- l'attivazione mediante sottoscrizione di apposito contratto consente così all’operatore economico che partecipi alla gara di mantenere il possesso dei necessari requisiti anche in caso di conclusione positiva del relativo procedimento che avvenga successivamente alla data di scadenza triennale prevista dell’attestazione;
- pertanto, la doglianza avanzata nei confronti dell’aggiudicatario è infondata, stante la dimostrazione del perdurare del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell’operatore economico che risulta essersi attivato nei termini previsti dalla normativa di riferimento per la verifica triennale della relativa attestazione SOA.

In via più generale, l'ANAC ha riaffermato che, al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010, istanza di rinnovo nel termine di 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione.

Competenza per progettazione di opere viarie
Con riferimento alla progettazione delle opere viarie, l'ANAC ha rilevato quanto segue:
- l'art. 51 del R.D. 23/10/1925, n. 2537 prevede che sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo;
- la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri (Sent. C. Stato 11/02/2021, n. 1255);
- la doglianza sollevata nei confronti della concorrente risulta fondata in parte, in quanto in una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento di lavori stradali, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta tecnica recante soluzioni progettuali migliorative (oppure varianti) al progetto posto a base di gara deve necessariamente recare la firma di un ingegnere, essendo quest’ultimo l’unica figura tecnica competente alla progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati.

Dalla redazione