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L. R. Lombardia 20/12/2022, n. 30

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).
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Art. 1 - (Modifiche e integrazioni alla l.r. 17/2015)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1 dopo le parole «lotta contro la criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «, incluse le attività volte al recupero dei beni confiscati per finalità sociali,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, negli ambiti di propria competenza, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali, adotta misure volte a contrastare i fenomeni d’infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali individuati dalla presente legge. La Regione adotta, altresì, misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell’etica della responsabilità, a tutela dell’impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, inoltre, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove, nel proprio ambito di competenza, la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento, dello spaccio di stupefacenti e di forme di prevaricazione sociale, anche collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia legale.»;

4) al comma 4 dopo le parole «ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso la diffusione della cultura della legalità e l’educazione civica»;

b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«c) al supporto, alla progettazione e al finanziamento delle attività per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alla Regione e agli enti locali;»;

c) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Piano integrato delle azioni)

1. La Giunta regionale, raccordandosi con gli strumenti previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, predispone ogni tre anni un piano integrato delle azioni regionali per la diffusione della cultura della legalità, la promozione della cittadinanza responsabile e della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione.

2. Il piano integrato delle azioni è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.»;

d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l’incentivazione di percorsi di legalità)

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d’illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali ed educative volte a favorire l’integrazione sociale;

c) il monitoraggio biennale, nonché l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni, con particolare riferimento ai settori economici maggiormente esposti, anche avvalendosi delle università lombarde e delle associazioni di categoria;

d) le iniziative per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel fenomeno del gioco d’azzardo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico);

e) la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, in collaborazione con le parti sociali, degli operatori economici, della polizia locale, delle amministrazioni locali e dei lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, sui temi della presente legge e in particolare sui contratti e gli appalti pubblici.»;

e) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizie

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Art. 2 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese per il monitoraggio biennale, nonché per l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso di cui alla lettera c) dell’articolo 4 della l.r. 17/2015, così come riformulato dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, previste in euro 50.000,00 per il 2023 ed euro 25.000,00 per il 2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. Alle spese per le azioni orientate verso l’educazione alla l

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Art. 3 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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