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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 07/12/2022, n. 0157/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 07/12/2022, n. 0157/Pres.
- D. Pres. R. 14/12/2023, n. 0205/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTO il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33 , comma 1, lett. c)(concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro a |
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CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi |
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi: a) ai sensi degli artico |
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Art. 2 - Finalità1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, sono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale, la trasformazione del contratto di lavoro, riferibili ai seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale: a) donne disoccupate da almeno quattro mesi consecutivi; b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: 1) persone disoccupate da almeno dodici mesi consecutivi; 2) persone disoccupate da almeno sei mesi consecutivi, che abbiano aderito al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL) e che, a seguito dell'assessment effettuato dai Centri per l'Impiego, siano state assegnate ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL, approvato con Delib.G.R. 1° aprile 2022, n. 467; 3) persone disoccupate, che abbiano richiesto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori diso |
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Art. 3 - Beneficiari degli incentivi1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, i seguenti soggetti: a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria; b) cooperative e loro consorzi. 2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono i seguenti requisiti: a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale; |
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Art. 4 - Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di: a) soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 4, appartengono alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) soggetti che alla data di presentazione della domanda appartengono alla categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e alla data di assunzione risultano disoccupati. 2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei do |
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Art. 5 - Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 81/2015 di durata non inferiore a sei mesi, riguardanti soggetti che alla data di cui a |
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Art. 6 - Incentivi per la trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato1. Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e stabilizzazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante: a) dalla trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, che scadono, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda; b) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice ci |
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CAPO II - Ammontare degli incentivi |
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Art. 7 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 41. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento di cui all'articolo 4, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 5.000,00. 2. L'importo dell'incentivo di |
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Art. 8 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 51. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 1 di durata non inferiore a sei mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 2.500,00. |
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Art. 9 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 61. Per ciascuna trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l'ammontare dell'incentivo di cui all'articolo 6 è pari a euro 5.000,00. 2. L'importo dell'incentivo di cui |
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Art. 10 - Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 91. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale di durata non inferior |
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Art. 11 - Incremento degli incentivi per assunzioni di almeno dieci lavoratori1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, nel caso di assunzioni di almeno dieci lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate sul territorio regionale, l'importo di cui all'articolo 7, comma 1, è incrementato: |
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CAPO III - Regimi di aiuto |
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Art. 12 - Regime di aiuti de minimis1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei, nel loro testo vigente: a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzioname |
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Art. 13 - Cumulabilità degli incentivi1. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a |
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CAPO IV - Disposizioni procedurali |
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Art. 14 - Modalità di presentazione delle domande1. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNSCarta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico. 2. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti: a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dal procuratore interno all'impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale; |
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Art. 15 - Termini di presentazione e contenuti della domanda1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento sono presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 10.00 del 2 gennaio alle ore 12.00 del 31 agosto di ciascun anno, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3. 2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 luglio di ciascun anno, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. 3. Le domande di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione, all'inserimento lavorativo, alla trasformazione, alla stabilizzazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Nel caso di domande riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), le stesse sono presentate anteriormente all'assunzione. 4. Le domande contengono: a) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, o, in caso di insussistenza dell'obbligo di iscrizione, le ragioni dell'esenzione; b) l'indicazione circa l'esercizio dell'attività in regione Friuli-Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo |
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Art. 16 - Disposizioni procedimentali1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse |
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Art. 17 - Cause di non accoglimento della domanda1. Non sono accolte le domande presentate in difformità alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento. 2. Non sono altresì accolte: a) le domande presentate ai sensi deg |
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Art. 18 - Risorse1. Le domande sono accolte nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione della domanda. |
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Art. 19 - Variazioni soggettive1. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda e antecedentemente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è concesso al soggetto risultante a seguito della variazione. 2. Il soggetto risultante dalla variazione presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data della variazione. 3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da: a) documentazione attestante la variazione soggettiva; |
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Art. 20 - Revoca degli incentivi1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6: a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 15, comma 6; b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 15, comma 6; c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione; d) la variazione oraria del contratto di lavoro a tempo parziale comportante una percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70 per cento intervenuta entro i dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione; e) i licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inse |
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CAPO V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 21 - Abrogazioni1. È abrogato il D.P.Reg. 20 dicembre 2021, n. 0206/Pres. (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politic |
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Art. 22 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del D.P.Reg. n. 0206/Pres. del 2021 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incen |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
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