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Deliberaz. G.R. Lazio 18/10/2022, n. 884

Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

SU PROPOSTA dell'Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la Legge regionale (LR) 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

- il Regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”;

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

- la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato A - Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

(ottobre 2022)

 

PREMESSA

Con la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018, n. 132, recante "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104", la Regione Lazio si è dotata di appositi indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2017, che ha modificato diverse previsioni normative contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), introducendo, tra l'altro, l'articolo 27-bis relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

La legge n. 120/2020 (conversione del decreto-legge n. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), la legge n. 108/2021 (conversione del decreto-legge n. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), la legge n. 25/2022 (conversione del decreto-legge n. 4/2022 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico") e la legge n. 91/2022 (conversione del decreto-legge n. 50/2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina") hanno modificato ulteriormente le norme del Codice in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale, introducendo misure di razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti.

Si è reso pertanto necessario adeguare le modalità operative già approvate con la suddetta deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018, n. 132, nonché innovarle sulla base dell'esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell'articolo 27-bis sul provvedimento autorizzatorio unico regionale. Le presenti disposizioni, rispetto alla versione precedente, contengono quindi l'aggiornamento dei termini di conclusione delle procedure in base alla normativa vigente, nonché una diversa articolazione delle fasi procedimentali interne al procedimento dell'articolo 27-bis.

 

Tutta la modulistica inerente le procedure di compatibilità ambientale, opportunamente adeguata alle presenti disposizioni, è reperibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

 

 

1. ASPETTI GENERALI

 

1.1 Autorità Competente

Le singole Autorità competenti per le procedure trattate nell'ambito delle presenti disposizioni (valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione d'incidenza - VincA) sono indicate nelle rispettive pagine dedicate del sito web istituzionale, nonché nell'Allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale".

L'art. 50, comma 1, della legge n. 120/2020 ha introdotto, nell'art.7-bis. Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA del d.lgs. 152/2006, il comma 8-bis che, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, prevede l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato di cui all'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

1.2 Fase preliminare di prescreening

Prima dell'avvio delle procedure descritte nei paragrafi successivi, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase preliminare di prescreening con l'autorità competente per la VIA, al fine di definire la procedura più idonea per l'intervento in esame e la portata delle informazioni necessarie per la successiva fase istruttoria.

La fase di prescreening ha carattere informale e può svolgersi previo appuntamento con l'autorità competente per la VIA; tale fase è finalizzata a migliorare la tempistica e le modalità di svolgimento dei successivi momenti procedurali di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Nella fase di prescreening possono essere coinvolte anche altre strutture regionali interessate dalle procedure.

 

1.3 Procedure

Le presenti disposizioni forniscono le modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure alla previste dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

- valutazione preliminare della procedura da avviare (art. 6, co. 9 e 9-bis del d.lgs. 152/2006);

- verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 19 del d.lgs. 152/2006);

- procedura di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art. 20 del d.lgs. 152/2006);

- procedura di consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - SIA (art. 21 del d.lgs. 152/2006);

- Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR (art. 27-bis del d.lgs. 152/2006);

- verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio (art. 28 del d.lgs. 152/2006).

 

 

2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, CO. 9 E 9-BIS DEL D.LGS. 152/2006)

 

2.1 Campo di applicazione

La valutazione preliminare può essere richiesta dal proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 per i quali il proponente presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Sono escluse le modifiche o estensioni di progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III (co. 7 lettera d) dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006).

La valutazione preliminare può essere richiesta dal proponente anche per i progetti già autorizzati per i quali si avanzano varianti progettuali legate a modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.

Con decreto direttoriale n. 239/2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104" il Ministero dell'Ambiente ha emanato le liste di controllo previste dall'art. 25 co. 1 del d.lgs. 104/2017, che sono utilizzate dai proponenti ai fini della valutazione preliminare.

 

2.2 Procedura

Il proponente richiede la valutazione preliminare trasmettendo l'istanza corredata dagli adeguati elementi informativi previsti dalla modulistica/lista di controllo, in formato digitale, disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente per la VIA comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA o a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006.

Sono ritenute improcedibili le istanze non accompagnate dalla documentazione prevista nella modulistica/lista di controllo.

Nel caso in cui l'esito della valutazione preliminare determini la necessità di una VIA, l'Autorità competente può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/2006 (descritta nel paragrafo 5).

L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale, con valore di pubblicità legale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e della legge n. 69/2009.

 

 

3. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006)

 

3.1 Campo di applicazione

La verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA.

Al di fuori di casi eccezionali, dovuti alla necessità di approvare il progetto nel più breve tempo possibile (ad es. rischio di revoca del finanziamento, scadenze dettate da piani nazionali o sovranazionali, ecc.), la verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14- ter della l. 241/1990 da parte dell'amministrazione procedente (ad es. Comune, Provincia o Città metropolitana) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta conferenza ai fini del rilascio, da parte dei soggetti competenti, delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

La verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le successive indicazioni procedurali, può essere attivata dal proponente contestualmente all'indizione della conferenza di servizi istruttoria (art. 14, co. 1 della l. 241/1990) o preliminare (art. 14, co. 3 della l. 241/1990) da parte dell'amministrazione procedente.

Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di sottoporre il progetto a VIA, la conferenza di servizi decisoria è svolta nell'ambito dell'iter di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, descritto nel successivo paragrafo 6.

La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti;

- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III per le quali il progetto dovrà essere sottoposto direttamente a VIA;

- progetti che derivano dall'esito della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9 del d.lgs. 152/2006 (descritta nel paragrafo 2).

Si evidenzia che i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla l. 394/1991 ed istituite ai sensi della l.r. 29/1997 nel territorio della Regione Lazio, e/o all'interno di siti della rete Natura 2000, sono sottoposti direttamente a VIA, considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal già citato decreto ministeriale n. 52/2015.

Si precisa che l'applicazione delle soglie per l'assoggettabilità alla procedura di verifica tiene conto della capacità produttiva massima dell'impianto in progetto, correlata pertanto al massimo inquinamento potenziale generato dallo stesso una volta in esercizio (1). Tale capacità massima dipende da caratteristiche tecnico-gestionali dell'impianto ed in casi semplici corrisponde ai "dati di targa" delle singole apparecchiature che si prevede di installare.

Si riporta di seguito quanto disciplinato dall'art. 5, comma 1, lettera g del d. lgs. 152/2006 - così come modificata dall'art. 50, comma 1, della legge n. 120/2020 - in relazione alla definizione di progetto:

"g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE".

 

(1) Come indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente che disciplina "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46".

 

 

3.2 Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa a progetti in variante

L'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA può essere presentata anche per i progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale (cd. variante "semplificata") (2).

Se la realizzazione dell'intervento è subordinata, in base a quanto previsto dalla normativa di settore, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'istanza di verifica sono allegati un atto di indirizzi dell'organo politico collegiale (ad es. deliberazione di giunta) che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante, ovvero la deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato il progetto preliminare o definitivo (ad es. per le opere pubbliche o di pubblica utilità come previsto dall'art. 19 del d.P.R. 327/2001). Tali atti propedeutici sono adottati o confermati dall'amministrazione comunale in carica al momento della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità.

In tutti gli altri casi, la conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell'istanza di verifica, espletando la procedura di variante urbanistica, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulle modifiche al piano urbanistico comunale.

 

(2) ad es. art. 8 del d.P.R. 160/2010 "progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico", art. 19 del d.P.R. 327/2001 "progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche", art. 34 del d.lgs. 267/2000 "accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico, art. 208 del d.lgs. 152/2006 "nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico; art. 242 del d.lgs. 152/2006 "Interventi di bonifica"; art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 "Opere del servizio idrico integrato"; art. 12 del d.lgs. 387/2003; d.lgs. 20/2007 "Impianti di cogenerazione";

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