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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 10/01/1983, n. 2
L. R. Friuli Venezia Giulia 10/01/1983, n. 2
L. R. Friuli Venezia Giulia 10/01/1983, n. 2
- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 23/01/2007, n. 1
- L.R. 29/01/2003, n. 1
- L.R. 15/05/2002, n. 13
- L.R. 26/02/2001, n. 4
- L.R. 09/11/1998, n. 13
- L.R. 09/02/1996, n. 11
- L.R. 29/04/1986, n. 18
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Art. 1 - FinalitàLa Regione interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - come definiti dall'articolo 21 punto 1) delle norme di attuazione al Piano urbanistico regionale generale - nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo, con le modalità e secondo la d |
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Art. 2 - Destinazione della sovvenzioneIn particolare fanno carico alla speciale sovvenzione le spese per: a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato; b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato; |
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Art. 3 - Destinazione delle anticipazioni e dei contributiLe anticipazioni e i contributi di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo sono concesse, con deliberazione del Consiglio comunale, ai privati per: a) la realizzazione da parte dei propriet |
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Art. 4 - Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioniLe anticipazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 non possono eccedere, per ogni alloggio da costruire o recuperare, i massimali di costo fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, lette |
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Art. 5 - Requisiti dei beneficiariLimitatamente ai requisiti soggettivi prescritti per ottenere le anticipazioni e i contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, trova applicazione per i richiedenti l |
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Art. 6 - Utilizzazione degli alloggi recuperati o realizzati dal ComuneGli alloggi già di proprietà comunale o acquisiti dal Comune tramite esproprio o cessione bonaria, oggetto di interventi di recupero o di nuova edifi |
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Art. 7 - Cessione degli alloggiNel caso di alienazione degli alloggi, il prezzo di cessione è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile - o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale - e dal costo effettivo dei lavori eseguiti. |
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Art. 8 - LocazioneGli alloggi per i quali il Comune non delibera la vendita, vengono assegnati in locazione semplice secondo la disciplina regionale prevista per l'edili |
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Art. 9 - Destinazione turisticaCon la convenzione di cui al precedente articolo 3, secondo comma, sarà disciplinata anche la eventuale parziale o totale destinazione stagionale degl |
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Art. 10 - Immobili non destinati a scopi abitativiIl Consiglio comunale può altresì deliberare di concedere anticipazioni e contributi ai proprietari anche per interventi edilizi su immobili compresi nel piano particolareggiato da destinare ad uso abitativo, quali il commerciale, l'artigianale, il turistico e |
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Art. 11 - Regolamento d'attuazioneCon apposito regolamento saranno disciplinati gli aspetti procedurali, le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi prescritti, i criteri di q |
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Art. 12 - Commissione consultiva |
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Art. 13 - Concessione della sovvenzione e controlliLa concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all'articolo 1 ha luogo sulla base della semplice presentazione della relativa domanda |
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Art. 14Per la concessione del contributo una tantum di cui al quarto comma del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per |
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Art. 15Per la concessione dei contributi annui costanti di cui al quarto comma del precedente articolo 1 è autorizzato il limite d'impegno di lire 250 milioni nell'esercizio 1983 (22). Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002. |
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