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D. P.C.M. 26/07/2022

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

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Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla

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Allegato - Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici

Le presenti linee guida, redatte sulla base del parere dell'Istituto superiore di sanità (AOO-ISS PRE16 n. 25450 del 30 giugno 2022) contengono raccomandazioni operative, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2 - del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, così come introdotto dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, relative a:

specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione;

standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

 

1. Premessa

La qualità dell'aria indoor, sia dal punto di vista degli inquinanti che della carica microbica, è un requisito essenziale per il mantenimento della buona salute della popolazione scolastica e per il suo sviluppo conoscitivo.

Solide evidenze, disponibili sugli effetti e gli impatti sulla salute di numerosi inquinanti dell'aria, hanno permesso l'identificazione di standard e valori soglia, raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e adottati in molte legislazioni nazionali.

La pandemia COVID-19 ha anche generato una grande attenzione verso gli agenti microbiologici aerodispersi, per i quali tuttavia non esistono standard.

Per migliorare la gestione degli ambienti scolatici e contenere i possibili rischi per la salute è importante garantire una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici, prestando attenzione alle fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne, alla gestione delle attività, al numero di occupanti, alla natura e configurazione degli spazi, alle misure preventive in atto, ecc.

Tutte queste variabili possono influire sensibilmente sulla qualità dell'aria di una classe, così come l'utilizzo di dispositivi di sanificazione, purificazione/ventilazione. L'utilizzo dei suddetti dispositivi è di giovamento solo se comporta un miglioramento dell'aria indoor. E' possibile, ad esempio, che la semplice ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre possa migliorare sensibilmente la qualità dell'aria, favorendo la diluizione e la riduzione sia di agenti chimici liberati all'interno (es. da materiali, arredi e finiture, attrezzatture didattiche, prodotti per la pulizia, ecc.), sia di virus e batteri rilasciati dagli occupanti. Le fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre) sono ulteriori elementi da considerare.

Allo stesso modo, l'osservanza di semplici norme quali il divieto di fumo in tutto il perimetro scolastico, l'assenza di arredi e materiali inquinanti, l'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc., è un prerequisito importante in questo contesto.

In altre parole, si raccomanda che l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata.

La qualità dell'aria indoor, viene valutata attraverso attività di monitoraggio di alcuni parametri di base (ad es. CO2, formaldeide, benzene, PM10, PM2,5, temperatura, umidità relativa-UR%), per promuovere le azioni di miglioramento degli impatti sulla salute, quale attività propedeutica di competenza di enti o personale preposto o comunque qualificato.

Qualora le valutazioni tecniche individuassero la necessità di ricorrere a dispositivi/apparecchi specifici per la purificazione/sanificazione degli ambienti, ad integrazione delle altre azioni di prevenzione e riduzione del rischio, tra le quali anche l'ottimizzazione dei ricambi dell'aria mediante l'apertura delle finestre, i dispositivi dovranno essere selezionati sulla base delle specifiche tecniche (di seguito riportate come raccomandazioni generali e requisiti del sistema) descritte genericamente nel presente documento.

La scelta della soluzione tecnica più idonea, a cura di personale qualificato, deve tenere conto anche degli obiettivi che si intendono raggiungere con l'utilizzo di tali dispositivi.

Occorre, inoltre, considerare possibili controindicazioni dei dispositivi, quali emissioni, rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici.

È importante sottolineare che l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor, i materiali, i prodotti e le tecnologie di costruzione, le conoscenze e i modelli di comportamento degli occupanti che tengano conto delle misure di prevenzione vigenti e verifica della loro attuazione, la gestione dei rifiuti (1), le politiche di sostenibilità, e altre soluzioni già presenti o pianificate per il miglioramento della qualità dell'aria indoor e delle superfici.

L'utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sé e in via automatica, l'adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc...), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all'andamento del quadro epidemiologico.

 

(1) Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools. Geneva; World Health Organization; 2020 (https:/www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-andactions-for.... pdf?sfvrsn=baf81d52_4

 

2. Finalità

Il presente documento, alla luce della complessità dei problemi e sulla base di quanto previsto alla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2022), è finalizzato a fornire indicazioni sugli «apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria» come richiamati nella stessa legge.

Inoltre, come specificatamente richiesto dalla stessa disposizione, il documento riporta alcune indicazioni sugli «standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici» «in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei».

In merito alla sanificazione/disinfezione delle superfici, restano valide le raccomandazioni riportate nei documenti:

1. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020. (2) (3) (4);

2. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020;

3. Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n. 56/2020 - Focus on: utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento a COVID-19. Versione del 23 luglio 2020;

4. Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021;

5. Circolari del Ministero della salute vigenti;

6. Protocollo del Ministero dell'istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. 1 protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022).

Inoltre, per le superfici, possono essere considerate altre soluzioni tecnologiche innovative sulla base delle raccomandazioni riportate nel presente documento.

Le raccomandazioni sui dispositivi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria e delle superfici degli ambienti interni, sono finalizzate alla tutela della salute degli utilizzatori e degli astanti e anche a evitare una pubblicità ingannevole. Infatti, qualora vengano rivendicate attività non dimostrate, l'utilizzatore - dal dirigente scolastico al personale operante nelle scuole fino agli studenti - nella convinzione di essere protetto con l'uso dei soli apparecchi, potrebbe essere indotto in errore alleggerendo le altre misure di prevenzione, quali la distanza interpersonale, l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), il ricambio dell'aria, ecc., contribuendo alla diffusione piuttosto che al contenimento delle infezioni.

I destinatari del documento sono sia i fabbricanti/responsabili dell'immissione sul mercato, sia gli utilizzatori finali che potranno effettuare una selezione consapevole in base alle specifiche tecniche e conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia e agli standard minimi di qualità indicati nei riferimenti citati nel presente documento.

I dispositivi di cui trattasi, alla luce della loro destinazione d'uso e modalità d'azione (sanificazione, igienizzazione, purificazione), non rientrano nella definizione di dispositivo medico (DM) di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) e pertanto, non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico. Analoga disposizione è presente nel regolamento (UE) 2017/745 (Medical Device Regulation - MDR), in applicazione dal 26 maggio 2021, dove è esplicitato che i prodotti specificatamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi medici sono da considerarsi essi stessi dispositivi medici (cfr. art. 2, par. 1 MDR). Pertanto, i summenzionati dispositivi destinati alla pulizia, disinfezione di altro (tra cui, anche, l'ambiente e l'aria), non sono inquadrabili come DM e non devono essere notificati alla Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della salute (Circolare del Ministero della salute dell'11 giugno 2021) (5).

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Allegato A - Esempio di documentazione

(da prodursi a cura dei fabbricanti/responsabili della immissione sul mercato)

utile ai fini della valutazione/selezione

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Allegato B - Scheda tecnica (Schema esemplificativo)

 

DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI SUL SISTEMA

Identificazione dispositivo

 

Tecnologia funzionamento

 

Fabbricante (cognome e nome, denominazione azienda, indirizzo commerciale, numero di telefono, indirizzo posta elettronica)

 

Responsabile immissione sul mercato italiano (cognome e nome, denominazione azienda, indirizzo commerciale, numero di telefono, indirizzo posta elettronica)

 

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