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Regolam. R. Basilicata 08/06/2022, n. 2

Disposizioni di esecuzione ed attuazione della legge regionale 17 settembre 2020, n. 31 (Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di proprietà).
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Premessa

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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Art. 1 - Finalità ed oggetto.

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 2020, n. 31 (Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di p

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "agevolazioni previste dal Fondo": la concessione della garanzia e il contributo in c/interessi, così come definiti all'articolo 8 del presente regolamento;

b) "alloggio di lusso": l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 1969, n. 218;

c) "contributo in conto interessi": contributo riconosciuto al mutuatario per abbattimento degli interessi passivi da pagare sul mutuo ipotecario, calcolato in riferimento ai primi quindici anni del mutuo ipotecario e fino all'importo massimo di euro 150.000; l'abbattimento dell'ammontare degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario concesso dalla banca è previsto nella misura massima dell'ottanta per cento per i primi dieci anni e del cinquanta per cento per i successivi cinque anni. In ogni caso l'abbattimento non potrà essere superiore agli interessi passivi calcolati su un mutuo di pari durata e importo ad un tasso pari al tasso di riferimento U.E.;

d) "contributo in conto interessi attualizzato e anticipato": il contributo in conto interessi è erogato in via anticipata ed attualizzato; l'attualizzazione è effettuata ai sensi della Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19/01/2008, aggiungendo cento punti al tasso base vigente alla data di concessione del contributo, rilevato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito: http:/ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

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Art. 3 - Caratteristiche dell'immobile

1. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

a) appartengono alla categoria catastale A, con esclusione del

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Art. 4 - Operazioni ammissibili alle agevolazioni del Fondo

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del Fondo i mutui di ammontare non superiore a euro 200.000 erogati in favore dei mutuatari per le seguenti operazioni:

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Art. 5 - Tipologie di spese ammissibili: acquisto

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del Fondo, rappresentate dalla garanzia e dal contributo in conto interessi, le richieste di mutuo ipotecario relative a:

a) acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria - rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda di garanzia da parte del Soggetto Finanziatore e di contributo in conto interessi da parte del richiedente - dell'intera proprietà di una unità immobiliare completata;

b) acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasf

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Art. 6 - Tipologie di spese ammissibili: acquisto con contestuale ristrutturazione

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del Fondo le richieste di mutuo ipotecario relative all'acquisto con contestuale ristrutturazione dell'immobile.

2. Per acquisto con contestuale ristrutturazione dell'immobile si intende:

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Art. 7 - Tipologie di spese ammissibili: ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica

1. La ristrutturazione è volta a realizzare gli interventi di cui al successivo comma 3, da parte del proprietario o usufruttuario.

2. Non è ammissibile alle agevolazioni la domanda presentata da chi possiede esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile.

3. Gli interventi di ristrutturazione possono riguardare una o più unità immobiliari, o parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, al fine di realizzare una sola unità immobiliare; gli interventi di ristrutturazione sono avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda. A conclusione dei lavori, l'unità immobiliare ha destinazione d'uso abitativa ed appartiene ad una delle categorie catastali ammissibili, di cui all'articolo

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Art. 8 - Tipologia delle agevolazioni

1. La legge regionale n. 31 del 2020 disciplina due tipi di agevolazioni in favore dei soggetti destinatari della misura, ai quali è possibile accedere in via alternativa:

a) garanzie, a prima richiesta, sui mutui ipotecari connessi all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari, site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario (garanzia), su mutui di importo pari o inferiore a euro 200.000;

b) un contributo finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari, site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario (contributo in conto interessi) su mutui di importo pari o inferiore a euro 150.000;

2. Sono amm

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Art. 9 - Soggetto incaricato della gestione del Fondo

1. Sviluppo Basilicata Spa, società in house della Regione Basilicata, che opera come finanziaria regionale, è individuata quale soggetto gestore del Fondo prima casa (di seguito anche "Fondo"), costituito dal Fondo di Garanzia e dal Fondo contributi in conto interessi.

2. I rapporti tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata Spa, relativi alla gestione del Fondo, sono disciplinati da apposita convenzione.

3. Sviluppo Basilicata Spa ha, tra gli altri, il compito di:

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Art. 10 - Protocollo di intesa con ABI Basilicata e convenzioni con le banche

1. La Regione Basilicata sottoscrive un protocollo di intesa con ABI Basilicata nel quale sono disciplinati:

a) le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo;

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Art. 11 - Requisiti dei richiedenti

1. I destinatari delle agevolazioni previste dal Fondo sono:

a) giovani coppie;

b) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

c) nuclei familiari con almeno tre figli;

d) gestanti sole.

2. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere richieste da:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/3 8/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

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Art. 12 - Obblighi dei beneficiari

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 31 del 2020, è fatto divieto ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento di alienare l'unità immobiliare oggetto di agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di

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Art. 13 - Revoca delle agevolazioni e decadenza dai benefici

1. L'agevolazione è revocata in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, del presente regolamento; l'agevolazione è, altresì, revocata in caso di violazione delle disposizioni di cui a

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Art. 14 - Procedure e punteggi per la formazione della graduatoria

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, approva, con provvedimento

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Art. 15 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 31 del 2020 e dal presente regolamento, trovano applicazione le normative statali e comunitarie

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