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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 21/12/2012
D. Min. Economia e Fin. 21/12/2012
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142e, in particolare, l'art. 28 che ha istituito presso Mediocredito Centrale un Fondo per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonché per le operazioni previste dall'art. 43-bis del menzionato decreto-leg |
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Capo I - Aree di intervento, risorse finanziarie e modello di gestione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) per «Fondo»: il Fondo di Garanzia, di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142e all'art. 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituito per la copert |
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Art. 2 - Aree di intervento e risorse finanziarie del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali1. Con l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2 e seguenti |
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Art. 3 - Apporto delle Regioni e degli organismi pubblici e privati1. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante apporti di singole Regioni, enti territoriali, altri soggetti pubblici e privati per interventi da |
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Art. 4 - Modelli di gestione1. Per l'amministrazione del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di soggetti gestori. Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo. 2. Al Gestore sono affidate le seguenti attività: a) istruttoria delle richieste presentate dai soggetti richiedenti; |
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Capo II - Condizioni per la concessione della garanzia e la determinazione della perdita |
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Art. 5 - Operazioni ammissibili1. Sono ammessi all'intervento del Fondo i finanziamenti di durata compresa tra 3 e 15 anni, concessi ai soggetti beneficiari destinati a investimenti finalizzati alla sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utilizzati per l'att |
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Art. 6 - Garanzia sussidiaria1. La garanzia ha natura sussidiaria e copre, nei limiti delle risorse disponibili, la perdita che i soggetti richiedenti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di recupero del credito. 2. La garanzia del Fondo, è concessa a titolo gratuito, ed opera nei limiti e alle condizioni della norm |
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Art. 7 - Apertura dello sportello1. Le richieste di garanzia di cui all'art. 8 possono essere presentate, a pena di improcedibilit&agr |
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Art. 8 - Concessione e operatività della garanzia1. I soggetti richiedenti, acquisita la documentazione presentata dal soggetto beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale, presentano al Gestore, secondo le modalità definite nel Manuale d'uso Operativo di cui all'art. 4, comma 2 lettera f), la richiesta di garanzia in relazione all'operazione di finanziamento, indicandone l'ammontare e le relative condizioni. |
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Capo III - Liquidazione della perdita |
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Art. 9 - Condizioni per l'escussione della garanzia1. I soggetti richiedenti segnalano al Gestore l'insolvenza del soggetto beneficiario e, pena l'inefficacia della garanzia, avviano le azioni di recupero, tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o risoluzione contrattuale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'inadempimento costituto dalla prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente. 2. Decorsi sei mesi dall'avvio delle azioni di recupero, senza che il soggetto beneficiario abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, i soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, devono richiedere l'acconto sulla liquidazione della perdita, in misura non superiore al 50 per cento della perdita presunta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Gestore, ovvero con idonee modalità di trasmissione previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 R, recante «Codice dell'amministrazione digitale». 3. I soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanz |
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Art. 10 - Perdita liquidabile1. La perdita liquidabile viene rilevata, con riferimento al momento dell'avvio delle procedure di recupero iden |
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Art. 11 - Variazioni1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il termine di sei mesi, pena l'inefficacia della garanzia, eventuali variazioni della titolarità dei so |
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Art. 12 - Relazioni periodiche sullo stato delle azioni e dei recuperi1. In relazione alle richieste di liquidazione, ivi incluse quelle riferite a garanzie già con |
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Capo IV - Misure per il contenimento dei termini e dei tassi di interesse da applicare alle nuove operazioni, nonché ai procedimenti in corso per la liquidazione delle perdite su garanzie già concesse |
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Art. 13 - Misure di contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale1. Per le nuove operazioni, nonché per quelle già ammesse alla garanzia del Fondo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accelerare i termini dei procedimenti di liquidazione delle perdite derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi ed altri accessori, oneri e spese, ancor |
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Capo V - Attività di controllo e ispezioni e procedimenti di revoca e di inefficacia della garanzia. Disposizioni finali |
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Art. 14 - Controlli e revoche1. II Gestore può effettuare i controlli e le ispezioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 R. 2. Qualora, a seguito dei controlli ovvero dell |
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Art. 15 - Procedimento di revoca e inefficacia della garanzia |
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Art. 16 - Ambito di applicazione ed entrata in vigore1. Ai procedimenti di liquidazione delle perdite relative a garanzie già concesse dal Fondo alla |
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