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L. R. Lombardia 29/12/2021, n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/11/2023, n. 4
- L.R. 29/12/2022, n. 34
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla normativa nazionale e delle finalità previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di protezione civile, l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di protezione civile lombardo in relazione all’esercizio della funzione di protezione civile definita dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

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Art. 2 - (Tipologia degli eventi emergenziali per la protezione civile)

1. Nell’ambito del Sistema di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 1, ai fini dello svolgimento dei compiti operativi e delle attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative in materia di protezione civile, nonché della ripartizione degli stessi tra i diversi livelli di governo, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all’articolo 7 de

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Art. 3 - (Tipologia dei rischi di protezione civile)

1. Gli eventi calamitosi di origine naturale possono generare, con riferimento al territorio regionale, le seguenti principali tipologie di rischio: idraulico, idrogeologico, sismico, da fenomeni meteo avversi, quali temporali, vento forte o anche neve, incendi b

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Art. 4 - (Sistema regionale della protezione civile)

1. Costituiscono componenti del Sistema regionale della protezione civile e provvedono all’espletamento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 1, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione, la Città metropolitana di Milano e le province del territorio lombardo, quali enti di area vasta, i comuni, anche in forma associata, e gli altri enti locali del territorio lombardo.

2. Il Presidente della Regione, il Sindaco metropolitano e i sindaci, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Codice, esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi dell’articolo 6 del Codice e ne sono responsabili con riferimento al relativo ambito di governo. In particolare:

a) garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento, esercitando le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile in relazione ai rispettivi ambiti di governo;

b) vigilano sulle attività di protezione civile esercitate dalle

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CAPO II - Organizzazione del sistema regionale della protezione civile
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SEZIONE I - Organizzazione del sistema regionale della protezione civile
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Art. 5 - (Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione)

1. La Regione, nella sua qualità di componente del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi degli articoli 1 e 4 del Codice, nell’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 1, del Codice, provvede, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito delle proprie competenze:

a) all’attuazione delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del Codice, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;

b) all’attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 15 del Codice;

c) alla programmazione, al coordinamento e all’integrazione sul territorio, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Codice, dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

2. La Regione, nell’esercizio delle proprie potestà legislative e amministrative, disciplina l’organizzazione e coordina e cura l’attuazione, all’interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del Codice, volte:

a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del piano regionale di protezione civile, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice, improntando i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e gli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza alla coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del Codice;

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Art. 6 - (Funzioni, compiti operativi e attività gestionali delle province e della Città metropolitana di Milano)

1. Nell’ambito del Sistema regionale di protezione civile, alle province del territorio lombardo e alla Città metropolitana di Milano, quali enti di area vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui all’articolo 3, comma 3, del Codice, sono delegate le seguenti funzioni, con possibilità di esercizio delle medesime anche in modalità coordinata o in forma associata ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali):

a) previsione e prevenzione dei rischi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera o), numero 1), del Codice:

1. rilevazione dei rischi sul territorio di competenza;

2. attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto e integrazione di quella di competenza dei comuni;

3. attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

4. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza;

b) pianificazione di area vasta:

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Art. 7 - (Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni singoli o associati)

1. Nell’ambito del territorio di rispettiva competenza spetta ai comuni l’esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di protezione civile di cui all’articolo 12 del Codice.

2. I comuni, in forma singola o associata, in conformità all’articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:

a) all’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all’articolo 18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;

b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 17, comma 1, dei piani comunali di protezione civile;

c) all’espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento  e della coerenza dei pian

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Art. 8 - (Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti locali, con le prefetture, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le articolazioni del Sistema nazionale della protezione civile, con gli altri enti e organismi, anche su base volontaria, operanti nell’ambito del Sistema regionale della protezione civile, nonché con i gestori di infrastrutture critiche, di cui al

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Art. 9 - (Finanziamento del Sistema regionale di protezione civile)

1. Ferme restando le specifiche competenze e responsabilità delle componenti del Sistema regionale di protezione civile di cui alla presente legge e la dotazione finanziaria e organica delle attività e delle funzioni di protezione civile da parte delle strutture organizzative preposte, la Regione sostiene l’organizzazione del Sistema regionale di protezione civile disponendo appositi finanziamenti, nei limiti delle risorse autorizzate annualmente con legge di bilancio, riportate per

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SEZIONE II - Strutture regionali
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Art. 10 - (Sala Operativa regionale di protezione civile e Unità di crisi regionale)

1. La Sala Operativa regionale di protezione civile è gestita dalla Regione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice e opera all’interno della struttura regionale di protezione civile.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire la più efficiente e tempestiva risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all’articolo 2, sono disciplin

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Art. 11 - (Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia)

1. Il Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia assicura il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia è costituito da una pluralità di strutture operative, collocate in parte all’interno della struttura organizzativa della Giunta regionale e in parte all’interno della struttura organizzativa di ARPA Lo

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8168081 10862603
Art. 12 - (Colonna mobile regionale)

1. Al fine di garantire una più efficace risposta degli interventi di protezione civile in previsione o durante le situazioni emergenziali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la Regione organizza e gestisce, in conformità all’articolo 11, comma 1, lettera h), del Codice, la Colonna mobile regionale di protezione civile, costituita dal complesso di persone, materiali e mezzi chiamati a rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo requisiti di carattere tecnico-operativo definiti, con delib

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Art. 13 - (Centri polifunzionali di emergenza)

1. La Regione, sentite le province o la Città metropolitana competenti, individua presso sedi dislocate in ambito regionale i Centri polifunzionali di emergenza, in conformità al comma 4. I Centri polifunzionali di emergenza assolvono alle seguenti funzioni:

a) sede di ricovero delle risorse strumentali di protezione civile appartenenti al sistema di area vasta, dotata di una organizzazione che ne cura la manutenzione e la tenuta in efficienza;

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Art. 14 - (Uffici Territoriali Regionali)

1. Gli Uffici Territoriali Regionali costituiscono, a livello locale, articolazione e presidio istituzionale regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e privati.

2. Nell’ambito delle attività di protezione civile svolte dalla Regione ai sensi della presente legge, gli Uffici Territoriali Regionali, con il concorso delle strutture del Sistema regionale di protezione civile, degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 e delle altre strutture della Giunta regionale, in base alla rispettiva competenza, esercitano le seguenti funzioni, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti mediante apposite convenzioni o accordi:

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CAPO III - Previsione e prevenzione dei rischi e pianificazione di protezione civile
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Art. 15 - (Pianificazione regionale)

1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale è rappresentato dal piano regionale di protezione civile, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il piano si compone di una sezione generale, approvata con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, relativa a un’analisi multirischio e alle scelte strategiche e di indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione civile, nonché di una sezione settoriale, articolata in singoli piani di settore, ciascuno approvato separatamente con deliberazione della Giunta regionale, che deve includere almeno:

a) il piano regionale di soccorso rischio sismico;

b) il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

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Art. 16 - (Piano regionale in materia di antincendio boschivo)

1. La Giunta regionale, nel rispetto e fermo restando quanto previsto nelle pertinenti disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n

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Art. 17 - (Piani di protezione civile delle province, della Città metropolitana, d’ambito e dei comuni)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi regionali per la redazione, l’aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.

2. Fatte salve le direttive di cui all’articolo 18, comma 4, del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere vincolante per la redazione, l’aggiornamento o revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale locale. A tal fine, la Regione mette a disposizione degli enti loc

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CAPO IV - Gestione delle emergenze regionali
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Art. 18 - (Direzione e coordinamento delle attività)

1. Al verificarsi di un evento emergenziale di cui all’articolo 2 o in caso di mobilitazione del Sistema regionale di protezione civile o, ancora, quando venga richiesto il concorso delle forze di protezione civile ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Codice, le funzioni di direzione str

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8168081 10862612
Art. 19 - (Coordinatori territoriali delle operazioni)

1. Ferme restando le specifiche competenze di direzione e coordinamento delle attività previste dall’articolo 18, al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 18, comma 1, e in caso di eventi a rilevante impatto locale ai sensi della

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Art. 20 - (Stato di mobilitazione regionale)

1. In occasione o in vista di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto, per la durata massima di quindici giorni, prorogabili di altri quindici giorni, la

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8168081 10862614
Art. 21 - (Stato di emergenza regionale)

1. In occasione o nell’imminenza di emergenze connesse ad eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, e l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi.

2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, la Giunta regionale, con delibera, individua:

a) i comuni interessati dall’emergenza;

b) le risorse ope

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CAPO V - Partecipa zione dei cittadini, volontariato organizzato di protezione civile e formazione
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SEZIONE I - Volontariato
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Art. 22 - (Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile)

1. La Regione riconosce la valenza istituzionale del volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del Sistema regionale della protezione civile nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, espressione del principio fondamentale di solidarietà sociale, e favorisce il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.

2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto:

a) in forma organizzata, dai cittadini attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3;

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Art. 23 - (Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e Comitato regionale del volontariato di protezione civile)

1. In ciascuna provincia e nella Città metropolitana di Milano è costituito un Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, che rappresenta tutto il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’apposita articolazione provinciale dell’elenco territoriale e presente all’interno dello specifico territorio di riferimento, con compiti di coordinamento, di supporto tecnico operativo agli enti di area vasta e alle altre componenti del Sistema regionale di protezione civile e di struttura di riferimento per le attività formative, addestrative e operative del volontariato organizzato.

2. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale specifica e disciplina compiti e termini per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1, le modalità di rappresentanza e di scelta dei componenti dei medesimi Comitati, nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti istituzionali. N1

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SEZIONE II - Formazione e comunicazione
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Art. 24 - (Formazione e diffusione della cultura di protezione civile)

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all’articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.

2. La Regione garantisce un quadro coordinato delle attività  formative attraverso la Scuola Superiore di Protezione Civile, che opera in conformità ad apposito programma triennale per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i compiti della Scuola Superiore di Protezione Civile e del relativo comitato tecnico scientifico.

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CAPO VI - Segni distintivi, onorificenze e giornata della protezione civile
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8168081 10862622
Art. 25 - (Divisa, logo e altri segni distintivi)

1. Con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni nazionali, saranno adottate linee guida sulle caratteristiche delle divise e dei veicoli in dotazione al volontariato organizzato di protezione civile di cui all’articolo 22 e agli enti del Sistema reg

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Art. 26 - (Onorificenze e giornata della protezione civile regionale)

1. La Regione, mediante apposita deliberazione di Giunta, ravvisata la necessità di indirizzare il Sistema della protezione civile verso un più marcato riconoscimento della meritoria partecipazione nelle aree d�

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CAPO VII  - Norma finanziaria, norme abrogate, transitorie e finali
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Art. 27 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall’articolo 6 per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti degli enti di area vasta, quali la previsione e prevenzione dei rischi, la pianificazione, il concorso alle attività per il superamento dell’emergenza, si fa fronte ai sensi dell’intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province Lombarde e Città metropolitana di Milano per il rilancio degli enti e per l’esercizio delle funzioni confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 nell’ambito delle risorse allocate alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali»- programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti» e Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.

2. Alle spese derivanti dagli articoli 7 e 21 per lo svolgimento delle funzioni dei comuni nei limiti delle risorse di bilancio e con riferimento all’accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento, somma urgenza e cal

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Art. 28 - (Norme abrogate)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile);

b) il

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Art. 29 - (Norme transitorie e finali)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di formulazione della sezione generale del piano regionale di protezione civile, di cui all’articolo 15, comma 1. A seguito dell’approvazione della sezione generale del piano, i singoli piani di settore di cui alla sezione settoriale del medesimo piano sono sottoposti ad aggiornamento o revisione da parte della Giunta regionale e devono essere approvati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della sezione generale del piano. Fino alla data di entrata in vigore dell’aggiornamento o della revisione di ciascun piano di settore, continua ad applicarsi il corrispondente piano di settore già vigente.

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Art. 30 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente conseguiti dall’organizzazione e funzionamento del sistema di protezione civile lombardo per le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze prodotte da calamità naturali o dall’attività dell’uomo.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che descrive e documenta:

a) la progressiva attuazione del piano regionale di protezione civile, anche con riferiment

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Art. 31 - (Norma di controllo e monitoraggio)

1. In esito ai controlli e al monitoraggio di cui all’articolo 30, il Presidente della Giunta regionale può proporre eventuali disposizioni integrative e correttive alla presente legge, sulla base di una relazione motivata, da presentare al Consiglio regionale, che individua le disposizioni sulle quali si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

2. Al fine di incentivare e valorizzare comportamenti virtuosi nell’esercizio

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