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Deliberaz. C.R. Piemonte 20/11/2012, n. 191-43016

Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
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[Premessa]



Punto 5) Proposta di deliberazione n. 223 “Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 R (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)”


(omissis)


Tale deliberazione, nel testo che segue, come emendata, è posta in votazione, per appello nominale, mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli atti). L’esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 48 Consiglieri

Votanti n. 41 Consiglieri

Hanno votato sì n. 41 Consiglieri

Non hanno partecipato alla votazione n. 7 Consiglieri

Il Consiglio approva.


Il Consiglio regionale


visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 R (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della leg

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ALLEGATO A
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Art. 1. (Modifica dell’articolo 1 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831)

1. Al comma 3 dell’articolo 1 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 m

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Art. 2. (Modifiche dell’articolo 6 dell’allegato A)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 dell’allegato A, dopo le parole: “è un insediamento commerciale” sono inserite le seguenti: “classificato, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 114/1998 R, media o grande struttura

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Art. 3. (Modifiche dell’articolo 11 dell’allegato A)

1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 11 dell’allegato A è abrogata.

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Art. 4. (Modifiche dell’articolo 12 dell’allegato A)

1. Il comma 4 dell’articolo 12 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“4. Il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 e comma 4, lettera b) e dall’articolo 30, avviene mediante l’approvazione dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 R

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Art. 5. (Modifiche dell’articolo 13 dell’allegato A)

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 13 dell’allegato A, sono aggiunte le seguenti parole: “I comuni nella cui area urbana centrale di antica formazione non siano presenti esercizi commerciali sono tenuti alla individuazione cartografica della stessa, con riferimento alla perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico, così come definiti all’articolo 24 della l.r. 56/1977

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Art. 6. (Modifiche dell’articolo 14 dell’allegato A)

1. Il comma 2 dell’articolo 14 dell’Allegato A è sostituito dal seguente:

“2. Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l’approvazione dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 R e costituisce parte integrante e sostanziale dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, obbligatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. 28/1999 R e avviene in via prioritaria nelle parti del territorio occupate da attività produttive dismesse, la cui dismissione sia accertata da almeno trenta mesi, o nelle parti del territorio occupate da attività non produttive, la cui dismissione sia comprovata al momento del riconoscimento delle localizzazioni stesse, situate all’interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti del territorio oggetto di riqualificazione urbanistica sul patrimonio edilizio esistente. Limitatamente alle localizzazioni commerciali urbane non addensate, per il cui riconoscimento è possibile derogare ai parametri orientativi indicati al comma 4, lettera a), previo accordo di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990 R da stipularsi tra le parti coinvolte, secondo quanto dettagliatamente specificato all’ultimo capoverso del comma 4 e, limitatamente al caso esplicitamente indicato, i comuni stabiliscono che l’utilizzazione degli spazi destinati al commercio al dettaglio non sia superiore al 50 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) esistente e prevista nella localizzazione individuata. È fatto divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggano aree a destinazione d’uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo, o alterando aree ed immobili di pregio ambientale.

Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali si effettua:

a) per le localizzazioni urbane non addensate:

1) individuandole con una perimetrazione, ovvero

2) rendendole riconoscibili, con l’indicazione grafica di un punto che deve ricadere al loro interno, ovvero

3) con l’indicazione dei criteri da applicare per il singolo riconoscimento;

b) per le localizzazioni urbano-periferiche non addensate:

1) individuandole con una perimetrazione.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 14 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate, di cui al comma 4, lettera a), sono riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo preveda le destinazioni d'uso idonee di cui all’articolo 24, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione commerciale. I comuni, con l’adozione dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 R, non hanno facoltà di limitare il suddetto riconoscimento che avviene mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui al prospetto 4 e senza alcuna possibilità di deroga, così come previsto all’articolo 30.”

3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 dell’allegato A è sostituita dalla seguente:

“a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate. Sono riconosciute solo nelle aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4. e A.5. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono le aree e/o gli edifici interclusi per almeno tre lati nell’ambito del centro abitato, così come definito all’articolo 11, comma 8 bis, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana e preferibilmente sono individuate in aree prossime agli addensamenti urbani, così come definiti all’articolo 13, al fine di promuovere il potenziamento, l’integrazione e lo sviluppo di strutture distributive esistenti e con l’obiettivo di eliminare i “vuoti commerciali urbani”. Attuato il processo di integrazione, la localizzazione commerciale urbana non addensata è inclusa in un addensamento. Esse sono individuabili attraverso i seguenti parametri orientativi:

1) ubicazione in prossimità (parametro J.1) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (parametro X.1);

2) numerosità del nucleo residenziale (parametro X.1) verificata entro l’area compresa in un raggio di una determinata ampiezza (parametro Y.1);

3) dimensione massima della localizzazione (parametro M.1), misurata sommando tutte le aree a destinazione commerciale contigue, anche se risultano separate da spazi pubblici e/o da opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il prospetto 4 indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L’ordine di grandezza del parametro X.1 si intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. I comuni non hanno facoltà di modificare il valore di riduzione rispetto a quello indicato. I comuni non hanno facoltà di limitare l’utilizzo del numero dei residenti ad un solo riconoscimento di localizzazione L.1.: il parametro X.1 si intende soddisfatto anche nel caso in cui altre localizzazioni si riferiscano allo stesso nucleo residenziale. I comuni, con l’adozione dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, con relazione motivata, possono derogare di non più del 40 per cento i valori dei parametri Y.1 e J.1. Il parametro M.1 non è modificabile.

Nel caso di aree e/o di edifici di cui al comma 2 che rispondono alla definizione della presente lettera a) è possibile derogare ai parametri X.1, Y.1, J.1 ed M.1, previo accordo di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990 da stipularsi tra le parti coinvolte. Tale accordo prevede: le soluzioni derivanti dalle risultanze della concertazione con

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Art. 7. (Modifiche dell’articolo 15 dell’allegato A)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 dell’allegato A, sono aggiunte le parole: “da realizzarsi nel rispetto dei contenuti della presente deliberazione e secondo le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi.”

2. I commi da 2 bis a 17 dell’articolo 15 dell’allegato A sono sostituiti dai seguenti:

“3. L’apertura, le variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico, il trasferimento di sede sono soggette:

a) nel caso delle medie e delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali:

1) ad autorizzazione, nei casi e secondo le modalità previste dalla presente deliberazione e dai commi successivi. Negli addensamenti commerciali A.5. e nelle localizzazioni commerciali L.2., nei casi previsti, l’autorizzazione è rilasciata, solo qualora il comune abbia approvato il progetto unitario di coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, lettera e) e dall’articolo 14, comma 4, lettera b);

2) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 R, nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente deliberazione e dai commi successivi, anche in relazione alla prescrizione o meno di asseverazioni o attestazioni a corredo, a norma dello stesso articolo 19 della l. 241/1990;

b) nel caso di esercizi di vicinato:

1) a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 R, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del d.lgs. 114/1998 R e dell’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 R (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);

2) a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 R, di conformità agli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 nel caso in cui l’esercizio di vicinato ricada in area soggetta a prescrizioni particolari ai sensi dell’articolo 20, o rientri nell’ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19;

3) allo stesso regime previsto per il centro commerciale nel caso in cui l’esercizio di vicinato sia situato all’interno del medesimo.

4. La nuova apertura delle medie e delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, è soggetta ad autorizzazione, rilasciata nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della presente normativa e secondo le disposizioni procedimentali ed i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 28/1999 R e del d.lgs. 114/1998 R.

5. L’autorizzazione per la nuova apertura di grandi strutture di vendi

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Art. 8. (Modifiche dell’articolo 16 dell’allegato A)

1. Il comma 1 dell’articolo 16 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“1. L’apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto

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Art. 9. (Modifiche dell’articolo 17 dell’allegato A)

1. Il comma 2 dell’articolo 17 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“2. La compatibilità territoriale dello sviluppo delinea il modello di rete commerciale regionale, è in sintonia con l’utilità sociale, è funzionale al conseguimento dell’obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto dell’articolo 41 della Costituzione, del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell’articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012 e consente la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti delle norme comunitarie, nazionali e della presente normativa. Essa non costituisce limitazione inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio dei titoli edilizi relativi agli insediamenti commerciali nel rispetto di quanto espressamente previsto all’articolo 16, comma 1.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 17 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Nelle tabelle che seguono sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che assumono i seguenti caratteri:

a) per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita hanno valore orientativo e costituiscono il modello di rete di riferimento per ciascun comune. Nel rispetto dell’articolo 16, comma 1, non rappresentano in alcun modo limitazione allo sviluppo e trasformazione della rete di vendita e al rilascio di permessi a costruire relativi agli insediamenti commerciali. I comuni assumono, attraverso i criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, nel rispetto dei principi del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell’articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, la propria scelta tenendo conto che le tabelle riportano compatibilità delle tipologie distributive coerenti con l’utilità sociale e funzionali al conseguimento dell’obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, con l’obbligo di motivazioni in caso di indicazioni più restrittive. Contestualmente, ai fini dell’adattamento dello sviluppo e trasformazione della rete commerciale alle caratteristiche dell’ambiente urbano di riferimento, i comuni adottano anche criteri di valutazione della congruità della tipologia di struttura distributiva nel rispetto degli articoli 18, 19, 20, 22 e 23, nonché di ulteriori criteri, quali la mobilità sostenibile urbana, l’energia, gli aspetti bioclimatici, l’equità e il benessere sociale, l’economia locale sostenibile, la cultura, i rifiuti e i materiali. Per i centri commerciali, i comuni possono definire criteri progettuali che favoriscano l’integrazione del centro stesso nell’ambiente urbano di riferimento, la ricostituzione e il completamento del tessuto edilizio e l’innervamento e la correlazione con la rete distributiva commerciale esistente. La Giunta regionale, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell’articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), supporta gli enti locali fornendo indicazioni circa la definizione e gli indicatori di misura degli ulteriori criteri sopra elencati. I comuni nei propri criteri e nell’adeguamento dei piani regolatori generali, in applicazione dell’articolo 29, si attengono alle norme di cui all’articolo 22 senza ulteriori vincoli che surrettiziamente inibiscano il rilascio delle autorizzazioni commerciali, fatto salvo quanto previsto dalla presente normativa;

b) per le grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16, comma 1, hanno carattere vincolante e i comuni devono adeguare i piani regolatori generali, in applicazione dell’articolo 29 e nel rispetto dell’articolo 22, senza surrettiziamente introdurre vincoli che inibiscano il rilascio delle autorizzazioni commerciali, fatto salvo quanto previsto dalla presente normativa.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 dell’allegato A è inserito il seguente:

“3 bis. All’interno dei centri commerciali ubicati nelle localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L.2., a partire dalla tipologia di struttura di vendita G-CC2, gli esercizi di vicinato non possono superare una soglia del 15 per cento della complessiva superficie di vendita del centro commerciale stesso, con esclusione del caso in cui la localizzazione commerciale L.2. sia compresa in un intervento di ristrutturazione urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 R (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

4. Il comma 4 dell’articolo 17 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“4. Nel caso in cui in una zona di insediamento commerciale L.2. gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, ancorché separate da spazi pubblici, cumulino superfici di vendita superiori a mq. 1.500 nei comuni con meno di 10.000 abitanti e mq. 2.500 negli altri comuni, il comune interessato sottopone il progetto unitario di coordinamento di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b), dove questo sia espressamente previsto, alla conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 114/1998 R, avendo cura di evidenziare la destinazione d’uso, lo stato di diritto e la potestà regolamentale della viabilità di separazione tra i vari insediamenti commerciali, e gli strumenti urbanistici che ne definiscono lo “status”. La conferenza dei servizi ne verifica la rispondenza con quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della presente normativa e, in ogni caso, verifica il progetto unitario di coordinamento con riferimento agli articoli 24, 25, 26 e 27. Negli altri casi previsti dall’articolo 14, comma 4, lettera b) la conferenza dei servizi verifica la rispondenza ai contenuti dell’accordo sottoscritto di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000

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Art. 10. (Modifiche dell’articolo 24 dell’allegato A)

1. Alla fine del numero 2) del comma 2 dell’articolo 24 dell’allegato A sono aggiunte le

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Art. 11. (Modifiche dell’articolo 25 dell’allegato A)

1. Il comma 2 bis dell’articolo 25 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“2 bis. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977 R da reperire e

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Art. 12. (Modifiche dell’articolo 26 dell’allegato A)

1. Al comma 2 dell’articolo 26 dell’allegato A, dopo le parole:“A.3. (addensamenti commerciali urbani forti),” sono inserite le seguenti: “A.4. (addensamenti commerciali urbani minori o deboli) e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.),”.

2. Al comma 2 bis dell’articolo 26 dell’allegato A, dopo le parole: “per le localizzazioni commerciali L.2.,” sono inserite le seguenti: “ove previsto, o integrare l’accordo di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990,”.

3. La tabella della lettera b) del comma

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Art. 13. (Modifiche dell’articolo 27 dell’allegato A)

1. Al comma 1 ter dell’articolo 27 dell’allegato A, dopo le parole: “I comuni corre

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Art. 14. (Modifiche all’articolo 31 dell’allegato A)

1. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 31 dell’allegato A sono aggiunti i seguenti:

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Art. 15. (Abrogazione dell’articolo 25 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831)

1. L’articolo 25 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006

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Art. 16. (Ulteriori disposizioni)

1. Le presenti modifiche agli indirizzi generali e ai criteri di programmazione urbanistica, di cui all’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

2. I comuni che all’entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell’articolo 4 della l.r. 28/1999, secondo le procedure indicate all’articolo 29 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tale caso, fatto salvo quanto previsto al comma 3, i comuni adottano un proprio provvedimento secondo le procedure previste nel suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui all’articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012.

3. Per le domande di autorizzazione per le medie strutture di vendita presentate fino al giorno antecedente a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della presente normativa si applicano le norme stabilite dai comuni nei propri criteri di cui all’articolo 8 del d.lgs. 114/1998 approvate secondo le disposizioni dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831.

4. È sempre fatta salva la competenza regionale ad esercitare l’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 114/1998 e dagli articoli 4 e 19 della l.r. 28/1999 in caso di inerzia da parte dei comuni e di futuri adeguamenti difformi dalle presenti modifiche.

5. Fino all’emanazio

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ALLEGATO B
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Testo coordinato dell’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, dell’allegato A alla deliberazione del consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 e dell’allegato A alla presente deliberazione

Per il testo dell'allegato B vedi la Delib. n. 563-13414 del 29.10.99

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A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili
  • Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
  • Urbanistica

Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione

Sanzione amministrativa pecuniaria; art. 31, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 4-bis; L. 11/11//2014 n. 164; natura punitiva; natura ripristinatoria; giurisdizione del giudice amministrativo; legittimità dell’ordine di demolizione; atto vincolato; atto derivato; ordine di demolizione adottato in vigenza di sequestro penale; validità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento; legittimità dell’ordine di demolizione; principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative; L. 24/11/1981 n. 689; condizioni di efficacia; termine di prescrizione; permanenza dell'illecito.
A cura di:
  • Giulio Tomasi
  • Urbanistica
  • Edilizia e immobili
  • Standards
  • Pianificazione del territorio

Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione

Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014. Nell'articolo sono fornite indicazioni su che cosa è il Regolamento edilizio comunale, i suoi contenuti ed il procedimento di approvazione, sui contenuti del Regolamento tipo, sull'iter della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli enti territoriali.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Strade
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Urbanistica
  • Norme tecniche
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Pianificazione del territorio

L’installazione di impianti pubblicitari stradali

Pianificazione delle attività, dimensioni, caratteristiche, ubicazione e distanze da rispettare dentro e fuori dai centri abitati, autorizzazioni (enti competenti, documentazione da produrre, tempistica per il rilascio o il diniego, durata, rinnovo e decadenza, sanzioni, obblighi del titolare, rapporto con le autorizzazioni edilizie), sanzioni.
A cura di:
  • Alfonso Mancini