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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. R. Lombardia 08/06/2021, n. 2
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Premessa: la legge e i relativi atti attuativiLa legge regionale 29 novembre 2019, n°19 – di seguito «Legge» (pubblicata sul BURL n°49, suppl. del 3 dicembre 2019), come recentemente modificata dall’articolo 1, comma 1, della l.r. 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021- pubblicata sul BURL n. 20, suppl. del 21 maggio 2021), ha innovato la normativa degli strumenti di programmazione negoziata regionale, disciplinata dalla l.r. 2/03 e dal r.r. 18/03, con l’intento di introdurre strumenti più idonei a favorire la collaborazione fra Istituzioni e semplificarne le relative procedure anche alla luce dell’esperienza regionale maturata negli anni di applicazione delle norme che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge, con l’entrata in vigore del RR 6/20 e l’efficacia della d.g.r. XI/4066/2020, sono ormai abrogate e non più applicabili, fatti salvi gli effetti prodotti (l.r. 2/03 e r.r. 18/03). Nel confermare, sostanzialmente, la disciplina previgente per quanto concerne AQST e AdP – la Legge ha introdotto due nuovi strumenti – l’AREST e l’ALS – oltre che previsioni a livello procedurale, anche puntuali, con rinvio, per la specificità di dettaglio, al successivo r.r. 22 dicemb |
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A. Modalità per la richiesta di attivazione di un AdP o di un ALS e contenuti della documentazione prevista all’art.2, comma 3 del regolamento, in coerenza con i criteri ed indicatori esplicitati nella d.g.r. n. XI/4066 del 21 dicembre 2020L’art. 2, comma 3 del regolamento dispone quanto segue: «Il rappresentante legale dell’amministrazione proponente, tra quelle individuate all’articolo 1 della «Legge», tramette alla Regione la richiesta di attivazione di uno degli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 1 ai fini della verifica preliminare di ammissibilità di cui al comma 2 del presente articolo; la richiesta è corredata almeno dalla seguente documentazione: a) inquadramento territoriale; b) relazione tecnica illustrativa con le informazioni necessarie individuate dalla «Legge» in base allo strumento di programmazione negoziata prescelto; c) studio di prefattibilità, recante individuazione delle attività, degli interventi da realizzare e dell’eventuale modello gestionale; d) stima dei costi e delle relative fonti di finanziamento, incluse eventuali forme di finanziamenti pubblici già ottenuti a sostegno del medesimo progetto, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 3, della «Legge»; e) cronoprogramma di massima; f) elenco dei soggetti che si intende coinvolgere nella negoziazione e i rispettivi ruoli; g) pareri preventivamente acquisiti ed ogni altro atto preliminare utile alla definizione della proposta; h) elenco dei procedimenti di cui è necessario il coordinamento, quali, a titolo esemplificativo, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di incidenza e la valutazione di impatto ambientale». Tale disposizione prevede quindi che l’amministrazione proponente depositi alla Regione la seguente documentazione: − A.1: la richiesta di attivazione a firma del legale rappresentante dell’Ente proponente secondo il modello B1 o B2 allegato alla presente circolare; − A.2: gli allegati documentali. Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge, in caso di richiesta di attivazione di un ALS, è, inoltre, depositata: A.3: una prima proposta di Accordo Locale Semplificato (ALS), predisposta sulla base dello Schema-tipo di cui alla d.g.r. 4066/20; La documentazione di cui sopra, è trasmessa alla Regione Lombardia, Direzione Generale Presidenza, Struttura Programmazione Negoziata, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it e dovrà contenere le informazioni di seguito indicate:
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B. Verifica preliminare dell’ammissibilità amministrativa delle proposte pervenute ai sensi dell’art. 2, comma 2 del regolamentoL’art. 2, comma 2 del regolamento regionale dispone quanto segue: − «La Regione, preliminarmente alla fase di valutazione degli strumenti di programmazione negoziata, predisposti ai sensi del comma 1, sotto il profilo della sussistenza dell’interesse di cui all’articolo 3 della ‘legge’ e al presente regolamento, verifica l’ammissibilità amministrativa delle proposte di accordo, pervenute dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della ‘legge’, in base almeno ai seguenti elementi: |
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C. Competenza della Regione e modalità con cui è svolta la valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d) e comma 2 del RegolamentoL’art. 3, comma 1, lett. c) e d) e comma 2 dell’art. 3 del Regolamento dispone: 1. La Regione, sulla base dei criteri e degli indicatori individuati ai sensi dell’articolo 3 della ‘Legge’, effettua la valutazione, sotto il profilo dell’interesse regionale, delle proposte progettuali pervenute dai soggetti individuati all’articolo 1, comma 1, della ‘Legge’ ai fini della promozione o adesione regionale agli accordi di cui articolo 1 del presente regolamento, nelle seguenti fasi: a) […omissis…] |
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