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Delib. CIPE 26/11/2020, n. 62

Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015. (Delibera n. 62/2020).
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Testo del documento

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d’investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne le modalità e le procedure attuative;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, gli articoli 3 e 6 che dispongono la tracciabilità dei flussi finanziari originati da lavori, servizi e forniture pubblici e le relative sanzioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 2011, n. 58, con la quale questo Comitato, su proposta del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, (C.C.A.S.G.O.), ha adottato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex articolo 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli

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MINISTERO DELL’INTERNO COMITATO DI COORDINAMENTO PER L’ALTA SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI ACCORDI DI LEGALITÀ, AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI-TIPO ADOTTATI CON LE DELIBERE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA N. 58/2011 E 62/2015, RISPETTIVAMENTE PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 3 DEL 4 GENNAIO 2012 E N 271, DEL 20 NOVEMBRE 2015

 

SEDUTA DI APPROVAZIONE DEL C.C.A.S.I.I.P. DEL 25 GIUGNO 2020

 

Premessa

Il documento approvato nella seduta del C.C.A.S.I.I.P. del 25 giugno 2020, costituisce un adeguamento degli accordi di legalità alla rinnovata disciplina dei contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle modifiche intervenute al quadro normativo, con riferimento anche al Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

Il testo del Protocollo di legalità che le stazioni appaltanti Pubbliche propongono al prefetto competente per territorio è quello approvato, in vigenza del pregresso codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/2006), in apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), in particolare nelle delibere: n. 58/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012, e n 62/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.

Il contenuto degli accordi di sicurezza per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari è definito dal C.I.P.E., su proposta del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), con le procedure indicate dall’art. 6 del decreto del 21 marzo 2017 adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il C.C.A.S.I.I.P. opera presso il Ministero dell’interno ai sensi del predetto decreto interministeriale 21 marzo 2017.

L’intento della normativa di prevenzione antimafia del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è di contrastare, sin dal primo momento procedurale della realizzazione dell’infrastruttura prioritaria, l’azione eventuale delle mafie e l’influenza negativa sull’ordine pubblico, sulla percezione della sicurezza e sul quadro istituzionale del territorio interessato dall’opera pubblica, sostenendo in alcuni casi la trasparenza amministrativa e l’autorevolezza della stazione appaltante.

Il disegno delineato dalle predette deliberazioni C.I.P.E. nn. 58 e 62, supporta promuove le occasioni per alimentare il contrasto alla criminalità organizzata a tutela delle attività commerciali interessate alla realizzazione di infrastrutture di interesse del Paese.

L’obiettivo del Protocollo di legalità approvato dal C.I.P.E. nelle predette deliberazioni è quello di fornire - per ciascuna delle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali - gli strumenti necessari per meglio garantire l’adempimento degli impegni sanciti dalle norme di settore, raccogliendo in modo sistematico le informazioni che gli aggiudicatari e le filiere dei subcontraenti sono tenuti ad inviare all’amministrazione aggiudicatrice, registrandole in un sistema informativo accessibile anche ai Gruppi interforze, costituiti presso le prefetture ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quale supporto territoriale per l’analisi antimafia. L’obiettivo è stato realizzato in maniera efficace ai sensi della normativa antimafia introdotta a partire dalla legge 13 agosto 2010, n. 136: «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia».

 

Normativa di riferimento

Il documento ora predisposto dal C.C.A.S.I.I.P. è volto ad adeguare il testo del Protocollo-tipo approvato con le citate delibere C.I.P.E. nn. 58 e 62, per mantenere inalterata l’omogeneità delle intese di legalità sul territorio nazionale, nell’ambito del perimetro delle opere ricomprese nell’art. 200, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il Codice degli appalti. La realizzazione di ciascuna infrastruttura o insediamento prioritario di cui all’art. 200, è accompagnata da un condiviso monitoraggio antimafia che garantisce la legalità nella realizzazione dell’opera, a prescindere che si proceda, indistintamente, mediante gli istituti della concessione di costruzione e gestione, dell’affidamento unitario a contraente generale, della finanza di progetto, o mediante qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dallo stesso Codice degli appalti. Il predetto decreto legislativo n. 50 del 2016 rinvia, in particolare, ad un provvedimento ricognitivo delle infrastrutture in parola e nelle more delle ricognizioni indicate dalla delibera del C.I.P.E. 21 dicembre 2001, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni «Programma infrastrutture strategiche» (P.I.S.), che rientrano di diritto nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

Il sistema dei controlli come articolato nel provvedimento interministeriale 21 marzo 2017 non sostituisce, ma affina le verifiche previste dall’ordinamento e puntualizza l’intenzione del legislatore anche verso il monitoraggio dei finanziamenti destinati per la realizzazione al fine di evitare che il circuito criminale intercetti denaro e lo sottragga alla realizzazione dell’opera pubblica.

Gli accordi di legalità che il Prefetto sottoscrive con il soggetto aggiudicatore e l’aggiudicatario dell’opera accompagnano la realizzazione delle infrastrutture con una serie di percorsi virtuosi e di cautele condivise tra gli stessi sottoscrittori degli accordi e, in caso di gravi inadempienze, le prescrizioni pattizie prevedono sanzioni che arrivano fino all’allontanamento del soggetto infedele, alla risoluzione espressa del contratto, ipot

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Allegato - Schema di protocollo di legalità

Parte di provvedimento in formato grafico

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