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14/12/2020

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici: indicazioni ANAC

In tema di contratti pubblici, l'ANAC fornisce indicazioni operative in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti, previste dagli articoli 99 e 139 del Codice dei contratti pubblici.

L'art. 99 del D. Leg.vo 50/2016 stabilisce che, per ogni appalto od accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le informazioni sull'aggiudicazione indicate nel medesimo articolo.

La relazione non è richiesta:
- per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione;
- nel caso in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 98 o 142, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 contiene le informazioni richieste per la relazione; in questo caso infatti le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

Il Comunicato ANAC del 02/12/2020, depositato presso la segreteria il 09/12/2020, ricorda che analoghi obblighi sono previsti dall’articolo 139 del D. Leg.vo 50/2016, con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali, e fornisce indicazioni operative per l'adempimento di tali obblighi.

In particolare, secondo le indicazioni del Comunicato:
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori redigono sempre le relazioni previste dagli artt. 99 e 139 del D. Leg.vo 50/2016, le quali sono custodite unitamente alla documentazione relativa alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’art. 99, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 e nell’art. 139, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016;
- le relazioni sono comunicate dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all’art. 212 del D. Leg.vo 50/2016 soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta;
- al fine di verificare l’adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, l’ANAC ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inserendo un nuovo campo, la cui compilazione è obbligatoria dal 10/12/2020, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione;
- al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi e di favorire la conservazione di dati omogenei, l’ANAC, con successiva comunicazione, metterà a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori un modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione contenente tutte le informazioni richieste.

 

 

Dalla redazione