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22/09/2020

Appalti pubblici e Decreto Semplificazioni: esecuzione dei contratti in via d'urgenza

In tema di appalti pubblici, il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) autorizza l’esecuzione in via d'urgenza dei contratti relativi a procedure pendenti.

Esecuzione in via d'urgenza
L'art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti:
- i cui bandi o avvisi di indizione di una gara sono già stati pubblicati al 17/07/2020;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, in cui al 17/07/2020 siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
- e in ogni caso per le procedure avviate a decorrere dal 17/07/2020 e fino alla data del 31/12/2021.

Per tali procedure:
- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza senza bisogno di illustrare le ragioni di urgenza che si considerano comunque sussistenti;
- si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dal 15/09/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 76/2020) si provveda ad un loro aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19.

Aggiudicazione
L’art. 8, comma 2, del D.L. 76/2020, prevede, in relazione alle procedure per le quali sia scaduto entro il 22/02/2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti - fermo quanto previsto dall’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) in materia di sospensione dei termini - provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31/12/2020.

Accordi quadro
L’art. 8, comma 3, del D.L. 76/2020, detta disposizioni in relazione agli accordi quadro di cui all’art. 54 del D. Leg.vo 50/2016, che siano efficaci al 17/07/2020. In tal caso, le stazioni appaltanti provvedono, entro il 31/12/2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione di questi ultimi nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo art. 54, del D. Leg.vo 50/2016. Viene previsto il vincolo dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fatto fermo quanto previsto dall’ art. 103 del D.L. 18/2020. Si veda in proposito Gli accordi quadro per i contratti pubblici.

Lavori in corso di esecuzione
L’art. 8, comma 4, del D.L. 76/2020 adotta disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione al 17/07/2020. In particolare, si prevede quanto segue:
- il direttore dei lavori, in relazione alle lavorazioni effettuate e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) entro 15 giorni dal 17/07/2020, con contestuale (o comunque entro 5 giorni dall’adozione del SAL) emissione del certificato di pagamento e effettuazione del pagamento entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento;
- sono riconosciuti - a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta - i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento in attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo SAL successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- il rispetto delle misure di contenimento, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 in materia di sospensione parziale dell'esecuzione. Inoltre, qualora il rispetto delle misure di contenimento impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 ai fini della proroga del termine contrattuale, ove richiesta. La disposizione prevede che non si applicano gli obblighi di comunicazione all’ANAC e le relative sanzioni (previste dall’art. 107, comma 4, del D.Leg.vo 50/2016) in materia di tardiva comunicazione.
 

Dalla redazione