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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 20/07/2020, n. 11
Regolam. R. Puglia 20/07/2020, n. 11
Regolam. R. Puglia 20/07/2020, n. 11
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015 come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come legge. |
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Art. 2 - Obiettivi e strumenti della programmazione1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le finalità previste dall’art. 2 della legge e, in particolare: - rendere sostenibile l’impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e sociali; - consentire le modifiche delle |
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Art. 3 - Periodo di validità e procedure per il rinnovo1. Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino al |
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Art. 4 - Norme di carattere generale1. I centri commerciali di interesse locale di cui all’art. 16, comma 10, della legge e le piccole aree commerciali integrate con superficie di vendita massima di mq 4 |
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TITOLO II - OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA |
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Art. 5 - Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture1. Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di legge. |
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Art. 6 - Parametro n. 1: Impatto socioeconomico Razionalizzazione del servizio agli utenti e contemperamento della libertà di iniziativa economica con l’utilità sociale1. Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell’insediamento: a. superiore a 20.000 mq punti 0 b. superiore a 10.000 mq., ma inferiore/uguale a 20.000 mq punti 5 c. superiore a 5.000 mq., ma inferiore/uguale a 10.000 mq. punti 8 d. fino a 5.000 mq. punti 10 2. Presenza di strutture commerciali impattanti: a. grandi strutture alimentari di tipo G2 punti 0 b. grandi strutture alimentari di tipo G1 punti 5 c. solo strutture non alimentari, con eventuale presenza di una media struttura alimentare punti 10 3. Modalità insediative: a. Struttura isol |
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Art. 7 - Parametro n. 2: Impatto territoriale1. Aree di insediamento, criteri di preferenza: a. intervento previsto in area urbana punti 5 b. intervento che preveda un progetto finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale definito dal piano commerciale punti 10 c. intervento previsto all’interno dell’accordo di DUC (Distretto Urbano del Commercio) punti 15 1.1 I punteggi di cui al precedente comma 1 sono alternativi e non cumulabili. 2. Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente: a. fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata a meno di un chilometro dall’ingresso della struttura commerciale punti 2 |
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Art. 8 - Parametro n. 3: impatto ambientale1. Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto ambientale prevista dall’articolo, 12 comma 1, lett. d) e lettere a), b) c) ed e) del regolamento 11/2018. 2. Impatto paesaggistico e ambientale a. molto impattante: con criticità evidenziate dalle valutazioni d’impatto e non completamente risolvibili o risolte a livello: i. paesaggistico: presenza o vicinanza di beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici come individuati nel vigente Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ovvero di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali o provinciali; ii. di criticità della rete stradale già esistenti o previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica); iii. sensibilità dell’area all’incremento di inquinamento (atmosferico o acustico) derivante dall’insediamento della struttura, anche per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.); iv. rischi idrogeologici o per le falde acquifere. punti 0 b. poco impattante: senza criticità rilevanti ovvero con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a) punti 10 3. Impatto energetico e sulle risorse 3.1 Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei consumi idrici attraverso: a. realizzazione di una rete duale per l’approvvigionamento idrico: per l’acqua potabile ed per usi non potabili (scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.) alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da “tetti verdi”; b. adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua. Valutazione: se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati punti 1 |
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Art. 9 - Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni attestate1. Le condizioni di sussistenza dei parametri oggetto di valutazione sono attestate dal proponente, in sede di presentazione della domanda, nelle relazioni di cui al comma 1 art. 12 del regolamento regionale 11/2018 e sono asseverate dal comune all’interno delle valutazioni di conformità di cui all’art. 12, commi 5 e 6, del medesimo regolamento. 2. Le informazioni |
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Art. 10 - Presentazione delle domande1. Le domande per autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere presentate esclusivamente dal 1° al 31 maggio e dal 1&de |
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Art. 11 - Concorrenza tra le domande1. Le domande riferite a strutture analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) presentate nel medesimo |
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Art. 12 - Priorità tra domande concorrenti1. A parità di punteggio, ai fini della valutazione delle domande concorrenti si tiene conto dei criteri sotto indicati che sono posti in ordine di prevalenza dal primo al sesto punto: I. domanda che contiene l’impegno del proponente alla sottoscrizione di convenzioni con le |
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Art. 13 - Esame delle domande in conferenza dei servizi1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento n. 11/2018. |
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TITOLO III - MODIFICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA |
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Art. 14 - Norme generali1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 comma 5 del regolamento n.11/2018, gli ampliamenti e le modifiche delle g |
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Art. 15 - Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti1. Il trasferimento di una grande struttura di vendita nello stesso territorio comunale, anche all’interno di strutture complesse già esistenti, non modifica |
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Art. 16 - Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture esistenti1. La modifica della modalità insediativa ai sensi dell’art. 16 comma 6 della legge è consentita a par |
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Art. 17 - Esercizi che commercializzano beni a basso impatto urbanistico1. La vendita, all’interno di esercizi del settore a basso impatto urbanistico di cui all’art. 16, comma 3 lett. b) della legge, di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non alimentare altri beni” di cui all’art. 16, comma 3, lett. c), non comp |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18 - Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva1. L’importo del contributo previsto dall’art. 17 comma 10 della legge deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq di superficie di vendita ampliata, trasferita o trasformata e di € 50 per ogni mq di nuova super |
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Art. 19 - Disposizioni finanziarie e finali e disciplina transitoria1. È abrogato il regolamento regionale 22 dicembre 2011, n.27. Tutti i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati e sono definiti secondo le norme e la discip |
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