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08/07/2020

Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

La bozza del D.L. Semplificazioni approvata dal Consiglio dei ministri il 06/07/2020 prevede, tra l’altro, disposizioni finalizzate alla semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

L' art. 44 della bozza del D.L. Semplificazioni contiene disposizioni volte a disciplinare la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione sul territorio nazionale.

Il comma 1 chiarisce che per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. 

Si specifica poi che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:
a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all’uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.

Nel caso di strade e aree aperte all'uso pubblico (lettere c) e d)), fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, la realizzazione di infrastrutture di ricarica è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada (di cui al D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285) e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D. P.R. 16/12/1992, n. 495), in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. Le infrastrutture di ricarica sono poi accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Nei casi di strade, edifici e aree privati (lettere a) e b)), resta ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell’articolo 38 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 citato.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

Si prevede inoltre che i comuni disciplineranno l’installazione la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

Inoltre, i comuni possono prevedere, tra l'altro, la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. 

Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, il nulla osta previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del D. Leg.vo 01/08/2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

 

Dalla redazione