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09/06/2020

Edilizia scolastica e Covid-19: misure urgenti per interventi di riqualificazione

Il D.L. 08/04/2020, n. 22 (c.d. Decreto Scuola) convertito in legge, adotta misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.

La L. 06/06/2020, n. 41, pubblicata nella G.U. del 06/06/2020, n. 143, ha convertito con modificazioni il D.L. 08/04/2020, n. 22, inserendo tra l'altro l'art. 7-ter, recante misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica.

In particolare, il citato art. 7-ter, del D.L. 08/04/2020, n. 22, prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31/12/2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca cantieri).
Ad essi spetta dunque l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, e provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati.
Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

L'art. 7-ter del D.L. 22/2020 precisa che è inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
- art. 32 del D. Leg.vo 50/2016, commi 8, 9, 11 e 12;
- art. 33, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016;
- art. 37 del D. Leg.vo 50/2016;
- art. 77 del D. Leg.vo 50/2016;
- art. 78 del D. Leg.vo 50/2016;
- art. 95, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016;
- art. 60 del D. Leg.vo 50/2016, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, che è stabilito in 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
 

Dalla redazione