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19/05/2020

Regolamento unico Codice appalti: ecco la nuova bozza

Si torna a parlare di Regolamento unico di attuazione del Codice appalti, con una nuova bozza resa disponibile dalla Commissione ministeriale che lo sta redigendo. Indicazioni sul testo e sull'iter di approvazione.

La Commissione di supporto giuridico-amministrativo appositamente costituita ha diffuso una nuova bozza del “Regolamento unico” recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016, l’atteso provvedimento annunciato a seguito della riforma introdotta ormai un anno fa con il D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”, vedi D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”): misure in tema di appalti e contratti pubblici) e che sembra finalmente aver ripreso il lungo e complesso iter per l’emanazione.
Il cammino è però ancora piuttosto lungo, dal momento che il testo - “proposto” dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e che verrà però emanato sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica - deve acquisire preliminarmente il “concerto” Ministro dell’economia e delle finanze, il parere della Conferenza Stato-Regioni, e poi passare per i pareri (non vincolanti) del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari prima di essere definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri e approdare finalmente in Gazzetta Ufficiale.
La bozza del provvedimento (consultabile in allegato) consta di 315 articoli, suddivisi in 7 parti:
1) disposizioni comuni;
2) sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessioni di lavori;
3) sistemi di affidamento dei contratti concernenti servizi e forniture;
4) concessioni e partenariato pubblico privato;
5) appalti relativi a beni culturali;
6) contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;
7) norme transitorie e finali.
Riservando più approfondite analisi a successivi contributi, segnaliamo in questa sede:
- che il provvedimento non prevede alcun periodo transitorio per la sua entrata in vigore, ma - fatte salve le (peraltro molte) disposizioni transitorie indicate all’art. 313 - entra in vigore decorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta;
- che a quanto risulta dalla bozza in circolazione (vedi art. 314)le abrogazioni di provvedimenti già emanati sono in numero inferiore rispetto a quelle previste e annunciate dal D.L. 32/2016 (vedi D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”): misure in tema di appalti e contratti pubblici).

Dalla redazione