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D.Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 02/03/2010

Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.

Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 06/08/2015

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[Premessa]



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico


Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

Visto in particolare l'art. 1, comma 382-septies, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciab

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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «biomassa e biogas derivanti da prodo

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Art. 3. - Modalità per la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse

1. Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo k = 1,8 presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per l'impianto alimentato dalle fonti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) con le modalità di cui al decreto interministeriale 18 dicem

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Art. 4. - Verifiche dei requisiti

1. Il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicati

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Art. 5. - Emissione dei certificati verdi

1. Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica di cui all'art. 4, ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo k = 1,8 con le modalità fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.

2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008.


Tabella A (articolo 2, comma 1, lettera a))

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Allegato 1

I - Colture dedicate agricole e forestali

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) le informazioni presenti nel fascicolo aziendale di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 R per i quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certificati verdi;

b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge n. 192 del 1998, R contenenti nominativo dell'azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole);

ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;

iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);

iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;

v. il quantitativo di prodotto ottenibile;

vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;

vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.


2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);

ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa s

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