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17/02/2020

Pergolato e tettoia: caratteristiche, differenze e titoli edilizi necessari

Il Consiglio di Stato ha ribadito che se un pergolato viene coperto nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

FATTISPECIE
La sentenza del TAR Campania impugnata aveva respinto il ricorso, proposto dall’appellante, per l’annullamento della disposizione dirigenziale che aveva rigettato la richiesta di accertamento di conformità ex art. 36, del D.P.R. 380/2001 ed ordinato la demolizione d’ufficio delle opere realizzate consistenti nella demolizione di un tetto e la realizzazione di un pergolato in legno.

Secondo il TAR, sinteticamente:
- si constatava che l’immobile oggetto della domanda di sanatoria ricadeva nella zona A centro storico della variante generale al PRG, unità edilizia di base otto-novecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco, e che l’intervento ricadeva in zona soggetta a vincolo, non sanabile ai sensi del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42;
- era stata negata la richiesta sanatoria perché “l’intervento è consistito nella demolizione della falda esistente e nella costruzione di una nuova struttura a falde con diversa inclinazione. Tale intervento non è sanabile a norma della variante generale che non consente la modifica delle quote di gronda del preesistente manufatto, come nel caso in esame”;
- la sanatoria è possibile solo quando l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda;
- le opere per le quali era stata chiesta la sanatoria, che vengono definite “pergolato in legno” ma in realtà consistono in una tettoia con palizzata di legno e tegole sul terrazzo di copertura in sostituzione di un precedente sottotetto, hanno determinato la modifica delle quote di gronda del preesistente manufatto;
- la perizia giurata in atti asseriva che le opere svolte hanno comportato “l’aumento dell’altezza di gronda prospiciente l’interno del terrazzo di proprietà” e che “la falda della tettoia ... è leggermente differente da quella esistente per la sola altezza di gronda, verso il lato interno della terrazza”;
- avendo l’innalzamento della quota di gronda della tettoia determinato la realizzazione di nuovi volumi, per tale opera era necessario sia il permesso di costruire che il nulla osta paesaggistico e la mancanza di tali titoli comporta la conseguente applicazione della sanzione demolitoria.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
In proposito il Consiglio di Stato ha precisato che:
- il pergolato, che non comporta aumento di volumetria o superficie utile, è un manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo;
- quando il pergolato viene coperto nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie;
- gli interventi di manutenzione straordinaria sono caratterizzati da un duplice limite, l’uno di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell’edificio, e l’altro di ordine strutturale, consistente nella proibizione di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione.

CONCLUSIONI
Sulla base dei suddetti principi, la Sent. C. Stato 07/02/2020, n. 984 ha ritenuto che l’appello doveva essere respinto, attesa la non sanabilità dell’opera abusiva per contrasto con le disposizioni vincolistiche del centro storico del Comune di Napoli, e atteso che l’intervento aveva comportato un sia pur contenuto innalzamento della quota di gronda del tetto, il che era espressamente vietato.

Il manufatto non poteva nemmeno qualificarsi come “pergolato ligneo”, atteso che il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e, infatti, normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.

Peraltro, dall’esame del manufatto, si è evidenziato come le opere in contestazione abbiano costituito un intervento non di ricostruzione e/o ripristino del preesistente manufatto, bensì la realizzazione di una struttura con nuove e diverse dimensioni planivolumetriche. Né poteva ascriversi infine tale intervento nella categoria delle opere di manutenzione straordinaria.
 

Dalla redazione