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09/09/2019

Pagamento di acconti e accettazione tacita dell’opera appaltata

I pagamenti eseguiti dal committente in corso d’opera a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non costituiscono accettazione tacita, neppure per facta concludentia.

La Corte di Cassazione, sez. civ., con l'ordinanza 13224/2019, ha ribadito alcuni importanti principi concernenti il rapporto tra committente e appaltatore nell’ambito di un contratto di appalto privato di opere e lavori, soffermandosi in particolare sulla differenza tra i concetti di “consegna” dell’opera e di “accettazione” della stessa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1665 del Codice civile in tema di verifica e pagamento dell’opera.

L’ART. 1665 DEL CODICE CIVILE
L’articolo in discorso dispone che:
- il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta (comma 1);
- se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente non procede alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata (comma 2);
- se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica (comma 4);
- salvo diversa pattuizione, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente (comma 5).

L’art. 1665 del Codice civile, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente; in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell’accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (vedi C. Cass. civ. 12/05/2003, n. 7260; C. Cass. civ. 17/06/2004, n. 11349; C. Cass. civ. 21/06/2013, n. 15711).

DIFFERENZA TRA CONSEGNA E ACCETTAZIONE DELL’OPERA
In particolare i giudici hanno chiarito che:
- la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente;
- l’accettazione esige invece che il committente esprima - anche per facta concludentia - il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.

CONCLUSIONI
In conclusione, secondo la Corte, per parlarsi di accettazione tacita dell'opera occorre, da un lato, che vi sia la consegna, e dall'altro, che il committente accetti senza riserve la consegna dell'opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla.

Conseguentemente, nel caso di specie, è stato ritenuto che i soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per facta concludentia, in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.

Dalla redazione