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Sent. C. Giustizia UE 20/06/2019, n. C-682/17

5786579 5786579
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Impianto di trattamento del gas naturale - Recupero dello zolfo - «Processo Claus» - Produzione di elettricità in un impianto secondario - Produzione di calore - Emissione di biossido di carbonio (CO2) intrinseco - Articolo 2, paragrafo 1 - Campo di applicazione - Allegato I - Attività di «combustione di carburanti» - Articolo 3, lettera u) - Nozione di «impianto di produzione di elettricità» - Articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4 - Regime transitorio di armonizzazione dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni - Decisione 2011/278/UE - Ambito di applicazione - Articolo 3, lettera c) - Nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»

1) L’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, nella versione di cui alla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che nell’ambito della sua attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 [megawatts (MW)]», di cui all’allegato I di detta direttiva, produce elettricità destinata essenzialmente ad essere impiegata per il fabbisogno dell’impianto stesso, deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi della disposizione succitata, qualora, da un lato, in tale impianto venga effettuata allo stesso tempo un’attività di fabbricazione di un prodotto non rientrante in detto allegato e, dall’altro, lo stesso impianto immetta in modo continuativo, dietro corrispettivo, nella rete elettrica pubblica - alla quale l’impianto in questione deve essere allacciato in modo permanente per motivi tecnici - una parte, sia pur esigua, dell’energia elettrica generata.

2) L’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, deve essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, non ha il diritto che gli siano assegnate quote di emissioni a titolo gratuito per il calore prodotto nell’ambito dell’attività in esso svolta di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» di cui all’allegato I di tale direttiva, qualora detto calore sia utilizzato per fini diversi rispetto alla produzione di elettricità, dal momento che un siffatto impianto non soddisfa le condizioni poste dall’articolo 10 bis, paragrafi da 4 a 8, della suddetta direttiva.

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