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06/05/2019

Compensi CTU: liquidazione in base al prezzo di vendita dell’immobile

Il compenso del CTU incaricato di valutare un immobile va calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e non sul valore di stima.

La Corte Costituzionale, con sentenza 17/04/2019, n. 90, ha ritenuto legittimo il criterio di liquidazione del compenso dei CTU per l’attività di valutazione degli immobili da pignorare stabilito dal D.L. 83/2015.

In particolare la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 161, comma 3, delle Disp. att. cod. proc. civ., inserito dall’art. 14, D.L. 27/06/2015, n. 83, comma 1, lett. a-ter), conv. dalla L. 06/08/2015, n. 132, secondo il quale:
- il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita;
- prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

Al riguardo, nel dichiarare non fondata la questione sottopostale e confermando pertanto la legittimità di tale disposizione, la Corte Costituzionale ha precisato, tra l’altro, che:
- il legislatore, con le modifiche introdotte dal D.L. 83/2015, si è limitato a fissare un criterio oggettivo di determinazione del compenso di un professionista che opera come ausiliario del giudice, il quale, per la sua connotazione pubblicistica, non può essere assimilato ai professionisti che lavorano in un contesto di mercato in piena autonomia;
- a tale nuovo criterio di determinazione del compenso è innegabilmente sottesa una finalità di contenimento dei costi delle stime, che costituiscono una parte non trascurabile dei costi complessivi delle procedure esecutive;
- il valore di vendita, seppur condizionato da numerose variabili, non è inidoneo a rispecchiare il pregio dell’impegno professionale, secondo un rapporto di ragionevole correlazione;
- con il D.L. 83/2015 il legislatore, nel consentire la liquidazione di acconti nella non trascurabile misura del cinquanta per cento del valore di stima, ha attuato un bilanciamento non irragionevole tra i diversi interessi rilevanti e non ha mancato di apprestare tutela anche al diritto dei professionisti di ricevere - senza dilazioni ingiustificate - un compenso adeguato all’impegno garantito.

Dalla redazione