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Deliberaz. G.R. Piemonte 12/04/2019, n. 23-8748

L.R. 22/2016, articolo 3. Approvazione dei requisiti minimi per i regolamenti comunali di polizia rurale in relazione alla manutenzione del territorio.
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Testo del documento


Premesso che:

la legge regionale n. 22 del 4 novembre 2016 "Norme in materia di manutenzione del territorio", pubblicata sul B.U.R.P. 3 novembre 2016, 3° suppl., n. 44, detta norme tese a uniformare le azioni di manutenzione del territorio attraverso i regolamenti di polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali;

gli ambiti delle indicazioni regionali sono puntualmente contenuti nell'art. 2 della legge;

l'art. 3 delle medesima legge prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotti con propria deliberazione un regolamento tipo che definisca i requisiti minimi in relazione alla manutenzione del territorio da contenersi nei regolamenti comunali di polizia rurale di cui all'articolo 2;

l'art. 4 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, con le relative indicazioni dei termini economici minimi e massimi pari rispettivamente ad euro centocinquanta ed euro millecinquecento, ferme restando le sanzioni previste dal

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Allegato 1 - Legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio), art. 3 - Articolato-tipo per integrazione regolamenti rurali


Premesse

Gli articoli che seguono hanno lo scopo di rimarcare, nello spirito della legge regionale 4 novembre 2016 n. 22, quegli aspetti che si devono prevedere nei regolamenti rurali, esistenti o in divenire, al fine di contribuire a tutti i livelli al mantenimento corretto del territorio e dell'equilibrio idrogeologico in funzione delle manutenzioni delle aree, dei corsi d'acqua e delle infrastrutture pubbliche e private, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'assetto dei versanti.

L'enunciato degli articoli proposti, che non vuole e non può costituire da sé un regolamento rurale in quanto riferito solo agli aspetti sopra indicati, è strutturato in modo organico e raggruppato per tipologie (tutela delle strade pubbliche, manutenzione di strade poderali, interpoderali e vicinali, tutela del regime delle acque, manutenzione di fossi e canali, manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private e dei terreni non edificati, sistemazioni dei terreni agricoli in relazione all'assetto del territorio). Più nel dettaglio, gli obiettivi previsti sono:

- il mantenimento o il miglioramento dei parametri di stabilità dei terreni agricoli, coltivati o no, e forestali;

- la manutenzione dei terreni in funzione degli aspetti ambientali;

- la salvaguardia di un regime idraulico corretto delle acque meteoriche e di scolo;

- il rispetto della rete idrografica naturale;

- la corretta gestione del reticolo idrico secondario e artificiale;

- il rispetto della viabilità pubblica;

- il mantenimento di un accettabile livello di fruibilità della rete stradale privata, in funzione della sicurezza del territorio.

L'articolato predisposto può essere adottato in modo completo e monolitico, e inserito nei regolamenti rurali dei singoli comuni del Piemonte, ovvero può essere convenientemente distribuito nei testi vigenti adattandosi alle diverse strutture dei regolamenti stessi, al fine di consentirne una applicazione diffusa e agevole; resta imperativo mantenere il senso del disposto - sia regolamentare, sia sanzionatorio - che è stato redatto in ossequio alla ratio della legge regionale di riferimento.


Strade pubbliche comunali

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

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