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Sent. CGAR. Sicilia 21/11/2007, n. 1050

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Obbligo di presentare attestazione SOA - Produzione di dichiarazione sostitutiva - Esclusione
1. La previsione degli atti di gara secondo cui i concorrenti avrebbero dovuto produrre l’attestazione SOA ( in originale o in fotocopia) e non una dichiarazione sostitutiva, non sembra incompatibile con la normativa di settore (in particolare con gli artt. 46, 47, 48, 74 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) né illogica. La produzione dell’attestato infatti da un lato assume una funzione garantistica di genuinità, di esattezza e di completezza e dall’altro non reca alcun aggravio al concorrente. È evidente in particolare che la richiesta attestazione SOA (in originale o in fotocopia) non comportava alcuna maggiore difficoltà per il partecipante rispetto alla dichiarazione sostitutiva. Tali difficoltà se mai si ricollegavano alla produzione di detta dichiarazione, ove si consideri il contenuto complesso della attestazione SOA.

1. Ved. C. Stato VI 14 ottobre 2003 n. 6280 R
[D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;R D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, artt. 46, 47, 48, 74, 77 bis; RL. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 8, c. 3, lett. a), b), c)]R

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