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Sent.C. Cass. 20/04/2006, n. 9295

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1. Appalti - Difetti dell’opera - Ex art. 1668 C.c. - Domanda di risoluzione del contratto - Condizioni.
1. In materia di appalto, la disciplina dettata dall’art. 1668 C.c. in tema di difetti dell’opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell’ottica del mantenimento del contratto. Pertanto, nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della causa petendi.

Ved. Cass. 19 aprile 2006 n. 9033 R

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