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Sent.C. Cass. 03/01/2007, n. 4

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da ente pubblico - A professionista esterno - Configurabilità di atto di autonomia privata.
1. Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l’iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta «parasubordinazione» - da ricondurre comunque al lavoro autonomo - pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario. Consegue, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, che, all’eventuale assenza di un formale procedimento amministrativo (ed a prescindere da eventuali profili - rilevanti sotto altro aspetto - di illegittimità dell’atto), si riconnette una scelta del contraente anch’essa permeata dai caratteri della vicenda soltanto privatistica, sì che i privati possono legittimamente invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand’anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la P.A. soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., in una scelta soggetta a valutazioni che ben potrebbero essere compiute da un privato committente. (Nel caso di specie, relativo alla firma di un disciplinare da parte di un gruppo di professionisti ai quali era stato affidato dalla Provincia regionale di Messina l’incarico del controllo degli impianti termici, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia instaurata dai professionisti per il riconoscimento, previa declaratoria del rapporto di lavoro costituitosi, dell’inadempimento contrattuale della stessa Provincia e la condanna al risarcimento del danno).

Conf. Cass. S.U. 3 luglio 2006 n. 15199 R (Incarico affidato da un Comune ad alcuni professionisti per la progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di restauro di un castello medioevale); 3 febbraio 2000 n. 1166;R S.U. 19 ottobre 1998 n. 10370.[R=W19O9810370] Ved. C. Stato II 11 gennaio 2006 n. 130 R
(Cost. art. 97)

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