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Sent.C. Cass. 02/02/2007, n. 2308

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Autostrade - Cattiva od omessa manutenzione - Danni subiti dagli utenti - Responsabilità dell’ente gestore ex art. 2051 Cod. civ.
1. La disciplina di cui all’art. 2051 Cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell’ autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del «neminem laedere», di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificatosi per un fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che, fuoriuscito dalla barriera che delimita le due carreggiate, stava attraversando la corsia percorsa dal veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione di ferite, senza che la ricorrente, a carico della quale era il relativo onere, avesse dimostrato che l’immissione dell’animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l’abbandono del cane in una piazzola dell’autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione ovvero il suo abbattimento da precedente incidente, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo).

Conf. Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651R. Ved. Cass. 21 luglio 2006 n. 16770 R; 1 ottobre 2004 n. 19653R; 8 novembre 2002 n. 15710 R. Sulla questione della «mutatio libelli» ved. Cass. 12 maggio 2006 n. 11039; [R=W12MA0611039] S.U. 6 luglio 2004 n. 12329; R 7 agosto 2001 n. 10893;R 12 giugno 2001 n. 7938; [R=W12G017938] 17 gennaio 2001 n. 584.[R=W17GE01584] Ved. Cass. 29 aprile 2006 n. 10040 R
(Cod. civ. art. 2051)

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