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Sent.C. Stato 06/07/2006, n. 4276

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Calcolo ex art. 21, c. 1 bis L. 94/109 - Riferimento prevalente alla percentuale di ribasso.
1. In una gara d’appalto ll.pp., la Commissione giudicatrice, ai sensi del combinato disposto dall’art. 21, comma 1 bis della legge 94/109 e dell’art. 89 del D.P.R. 99/554, ai fini del calcolo dell’anomalia delle offerte per gli appalti a misura deve tenere conto del solo dato costituito dalla percentuale di ribasso. (Tale percentuale di sconto sul prezzo richiesto è l’unico dato che, nella valutazione del legislatore, è ritenuta il più idoneo a rappresentare la volontà dell’offerente e ad esso soltanto occorre fare riferimento per determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi concretamente offerti dai concorrenti).


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1 bis; RD.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 89) R

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