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Sent.C. Cass. 13/07/2005, n. 14749

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada - Responsabilità P.A. ex art. 2051 C.c. - Esclusione - Autostrada - Responsabilità P.A. ex art. 2051 C.c. - Condizioni.
1. La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 Cod. civ. non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, poiché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini. Tuttavia, quanto alle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, cui si è ammessi dietro pagamento di un «corrispettivo», la possibilità del controllo consente di configurare un rapporto di custodia ai sensi dell'art. 2051 Cod. civ., distinguendo però le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa, potendosi in questa seconda tipologia di casi ravvisare il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in quanto l'insidia, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Fattispecie relativa a sinistro causato in autostrada da un cartello di segnalazione, apposto in occasione di un incidente tra veicoli, rovesciatosi sulla sede stradale. In applicazione dei principi di cui sopra la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del danneggiato).

1. Conf. Cass. 13 gennaio 2003 n. 298 R. Ved. Cass. 7 febbraio 2005 n. 2410 R; 1 dicembre 2004 n. 22592 R; 1 ottobre 2004 n. 19653 R; 23 luglio 2003 n. 11446 [R=W23L0311446]; 15 gennaio 2003 n. 488 R Ved. anche «Responsabilità per danni a terzi nelle strade». 1a. - Sulla responsabilità per danni causati a terzi da opere pubbliche e nella esecuzione degli appalti [restando esclusa da questa giurisprudenza quella sulla responsabilità per danni a terzi nelle strade (p.e., per pericolo occulto), raccolta nella nota 1a (RCT.3)] ved. Cass. 2 marzo 2005 n. 4361 R [L'appaltatore è in genere unico responsabile dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto. Una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi si può configurare: a) qualora si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore (quale nudus minister) su ordine del direttore dei lavori o di altro rappresentante del committente; b) qualora l'opera sia stata affidata ad un'impresa inidonea (culpa in eligendo). I principi suddetti valgono anche in caso di subappalto]; 21 giugno 2004 n. 11478 R [L'appaltatore è in genere unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dei lavori; il committente può essere corresponsabile: a) in caso di violazione delle regole di cautela (neminem laedere) ex art. 2043 C.c.; b) in caso di evento imputabile al committente stesso per avere affidato l'appalto ad una impresa inidonea (culpa in eligendo); c) nel caso di appaltatore mero esecutore di ordini del committente (nudus minister)]; 20 aprile 2004 n. 7499 R e Tsa 24 settembre 2003 n. 127 R e Cass. 15 luglio 2003 n. 11064 R (Responsabilità solo dell'appaltatore per danni a terzi negli appalti di lavori pubblici ed eventualmente anche dell'amministrazione appaltante, concorrente e solidale); 23 dicembre 2003 n.19773 R (Responsabilità dell'ente custode dell'impianto fognario per il danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto stesso); 9 ottobre 2003 n. 15061 R (Responsabilità della P.A. per danni all'immobile frontista di una strada provinciale provocati dall'acqua tracimata dalla strada stessa per l'inosservanza delle specifiche disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano l'attività di manutenzione delle strade nonché delle comuni norme di diligenza e prudenza); 20 agosto 2003 n. 1221 [R=W20AG031221] (Responsabilità, in qualità di custode, del proprietario di un appartamento in cui aveva fatto eseguire lavori di ristrutturazione - oltre eventualmente a quella dell'appaltatore che li aveva eseguiti - per i danni causati da detti lavori ad appartamenti sovrastanti); 18 luglio 2003 n. 11242 [R=W18L0311424] (Responsabilità della P.A. per danni provocati al proprietario frontista di una strada pubblica, per la mancata manutenzione della rete idrica e la conseguente apertura di una voragine nella strada di accesso al negozio di quel proprietario); 21 marzo 2003 n. 4145 R (Il concessionario risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica). Per la giurisprudenza precedente ved. «Responsabilità per danni a terzi negli appalti».
[Cod. civ. art. 2051 (n)]

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