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Regolam. R. Campania 30/10/2018, n. 9

Modifiche al regolamento 7/2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania").
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[Premessa]

LA GIUNTA REGIONALE


ha deliberato


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Art. 1 - Modifiche al Regolamento 24 marzo 2010, n. 7 "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".

1. Il Regolamento n. 7/2010 è così modificato:

a) la rubrica del Capo VI è così modificata:

"Capo VI - Fondo Regionale ex articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e criteri per la ripartizione degli incentivi.";

b) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27 - Oggetto e finalità

1. Il presente Capo, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Capo.";

c) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 - Soggetti interessati

1. Il presente Capo si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente Capo si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 31.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente Capo:

a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 29 del presente Capo, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi incluse le attività di manutenzione;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale svolgono materialmente, tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Capo.";

d) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 28, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;

d) esecuzione dei contratti pubblici;

e) responsabile unico del procedimento;

f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);

g) direzione dell'esecuzione;

h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente Capo.";

e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 30 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente della UOD competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture (di seguito anche Dirigente), garantendo un'opportuna rotazione del personale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.";

f) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 - Incarichi svolti dai dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

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Art. 2 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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