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Sent. C. Cass. pen. 12/02/2004, n. 21424

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1. Geometri - Competenza professionale - Sottoscrizione di un progetto edilizio redatto da altro soggetto non abilitato - Reato ex art. 348 Cod. pen..
1. Un geometra che sottoscrive un progetto edilizio redatto da un soggetto privo di abilitazione concorre nel reato di cui all’art. 348 Cod. pen. per esercizio abusivo della professione. (Nella specie il geometra aveva firmato una serie di progetti compilati dal tecnico del Comune, che invece per via dei rapporti di dipendenza con l’ente locale non avrebbe potuto redigerli).

1a. (LIC.1) - Sui limiti di competenza professionale dei geometri ved. Csi 9 giugno 2003 n. 214 R(Rientrano nella competenza professionale dei geometri la progettazione e la direzione dei lavori di edifici in cemento armato «di modesta entità»); C. Stato V 3 ottobre 2002 n. 5208 R (Criterio di valutazione delle costruzioni civili modeste, che rientrano nella competenza professionale dei geometri); V 22 settembre 2001 n. 4985 R (Esula dalla competenza dei geometri la progettazione o la direzione dei lavori di un complesso di opere che richieda una visione d’insieme e ponga problemi di carattere programmatico); IV 3 settembre 2001 n. 4620 (Non rientra nella competenza dei geometri la redazione di un piano di lottizzazione); V 31 gennaio 2001 n. 348 R (Sui criteri di valutazione che occorre seguire per stabilire se ricade nella competenza dei geometri la redazione e la firma del progetto di una costruzione edilizia di modeste dimensioni ma comportante l’uso del cemento armato); Cass. 29 novembre 2000 n. 15327 R [A norma dell’art. 16, lett. m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, R la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone]; Cass. pen. III 6 novembre 2000 n. 11287 R (I geometri possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, ad esclusione di quelle di tipo civile anche se di modesta entità, solo per piccole opere accessorie di edifici rurali che non implichino pericolo per l’incolumità delle persone); Cass. 30 marzo 1999 n. 3046 R (A norma del R.D. 39/2229 - non modificata dalle LL. 1971/1086 e 1974/64 - sono esclusi dalla competenza dei geometri i progetti di opere comportanti l’impiego del cemento armato); C. Stato V 29 gennaio 1999 n. 83 R e 10 marzo 1997 n. 248 R (Il progetto di opera privata di competenza di ingegneri e architetti può essere redatto da un geometra o perito industriale e poi sottoscritto da un ingegnere o architetto in segno della effettuata verifica dei calcoli delle strutture e delle adeguate soluzioni tecniche adottate); IV 13 gennaio 1999 n. 25 R (1. E’ ammissibile la progettazione da parte di un geometra di opere edili senza cemento armato o non destinate a civile abitazione aventi un volume sino a circa 5000 m3 - 2. Qualora per un progetto vi siano dubbi sui professionisti competenti per la sua redazione va sostenuta la competenza esclusiva di ingegneri o architetti; ma l’Amministrazione può, con congrua motivazione, affidarlo a un geometra); V 8 giugno 1998 n. 779 R (Competenza dei geometri per opere accessorie di edifici rurali e civili di esigue dimensioni); Cass. 25 marzo 1998 n. 3150 R (Per le costruzioni civili sia pure modeste ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti); C. Stato IV 9 febbraio 1998 n. 225 R e IV 23 ottobre 1986 n. 675 (Nella competenza dei geometri dipendenti di uffici tecnici comunali rientra la progettazione di fognatura urbana che non sia «d’importanza» o che non implichi «la risoluzione di rilevanti problemi tecnici»); Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365 R e 2 aprile 1997 n. 2861 R (I geometri hanno competenza per la progettazione di opere comportanti l’impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedono comunque particolari operazioni di calcolo); C. Stato IV 9 agosto 1997 n. 784 R (Rientra nella competenza dei geometri la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili anche con struttura in cemento armato); Cass. 2 aprile 1997 n. 2861 R
(Cod. pen. art. 348)

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