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Sent. C. Giustizia UE 07/08/2018, n. C-472/16

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica - Cessazione dell’attività del primo aggiudicatario prima della fine dell’anno scolastico in corso e designazione di un nuovo aggiudicatario all’inizio dell’anno scolastico successivo - Articolo 4, paragrafo 1 - Divieto di licenziamenti motivati da un trasferimento - Eccezione - Licenziamenti che avvengono per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47.

1) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’aggiudicatario di un appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica, che riceve dall’amministrazione comunale tutti i mezzi materiali necessari all’esercizio di tale attività, cessa l’attività due mesi prima della conclusione dell’anno scolastico in corso, licenziando il personale e restituendo detti mezzi materiali all’amministrazione comunale, la quale procede a una nuova aggiudicazione esclusivamente per l’anno scolastico successivo e trasferisce al nuovo aggiudicatario gli stessi mezzi materiali.

2) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui l’aggiudicatario di un appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica cessi tale attività due mesi prima della conclusione dell’anno scolastico in corso, licenziando il personale, e il nuovo aggiudicatario riprenda l’attività all’inizio dell’anno scolastico successivo, il licenziamento dei dipendenti risulta essere dipendente da «motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione», ai sensi di tale disposizione, a condizione che le circostanze che hanno dato luogo al licenziamento di tutti i dipendenti e la designazione tardiva di un nuovo prestatore di servizi non costituiscano una misura deliberata volta a privare i lavoratori interessati dei diritti loro conferiti dalla direttiva 2001/23, il che competerà al giudice del rinvio verificare.

 

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