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Sent. C. Cass. 06/03/2003, n. 3289

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - Regole ex art. 892 Cod.civ..
1. Le regole dettate dall'art. 892 Cod.civ. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono tuttavia implicitamente dirette anche a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio.

1. Pertanto - osserva la sentenza - anche qualora non esista un vero confine tra due fondi, ma (come nella specie) dell'unico fondo appartenente al medesimo soggetto una parte sia gravata da un diritto di superficie arborea (anteriore al Codice civile vigente, e relativo a diciotto piante di ulivo) ed un'altra sia libera da vincoli, le dette norme trovano applicazione in via analogica come parametro per determinare la distanza minima alla quale il fabbricato nuovo deve essere costruito rispetto agli alberi preesistenti in proprietà separata. 1a. - Ved. Cass. 26 febbraio 2003 n. 2865 R
(Cod.civ. art. 892)

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