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Sent.C. Cass. 27/03/2003, n. 4544

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1. Appalti - Verifiche in corso d'opera - Finalità - Garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto - Configurabilità - Accettazione dell'opera - Esclusione.
1. In tema di appalto, la facoltà, prevista dall'art. 1662 Cod.civ. di effettuare verifiche in corso d'opera è finalizzata a garantire l'esatto adempimento dell'appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera; e non esclude pertanto la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa.

1. Ved. Cass. 27 marzo 1998 n. 3239, R 18 maggio 1988 n. 3465. R Ved. anche «Sui difetti non gravi (artt. 1662, 1667 e 1668 Cod.civ.) dell'opera appaltata» . 1n. - Codice civile - Art. 1662 (Verifica nel corso di esecuzione dell'opera) - (1°c.) Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. (2°c.) Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
(Cod.civ. art. 1662)

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