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Sent. C. Cass. 26/02/2001, n. 2765

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da vedute - Ex art. 905 (e non 873) Cod.civ.
1. La disposizione normativa di cui all'art. 873 Cod.civ. - dettata in tema di distanze tra fabbricati e diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti (tale, pertanto, da consentire anche una più rigorosa valutazione in sede locale) - non ha alcuna correlazione con la norma di cui all'art. 905 Cod.civ., relativa alla distanza delle vedute e volta, dal suo canto, a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante la realizzazione e l'uso di un'«opera obiettivamente destinata a tale scopo»; ne consegue che, ove la maggior distanza tra costruzioni imposta dai regolamenti locali non sia riferita, specificamente, anche al confine, ma risulti sancita in via assoluta, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni nei rispettivi fondi, la distanza delle vedute dal confine stesso deve intendersi regolata, in via esclusiva, dalla norma di cui al citato art. 905, non potendo una norma sulla distanza sui fabbricati incidere, ex se, su quelle relative alle vedute. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, nell'immobile originariamente edificato a distanza di tre metri dalla costruzione finitima nel rispetto della norma codicistica e prima della sopravvenienza dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di S. Salvo - che ampliava a dieci metri la distanza minima tra «pareti finestrate» - era stata aperta, successivamente all'intervento del detto regolamento, una veduta a distanza di un metro e mezzo dal confine; la Corte, nell'affermare il principio di diritto che precede, ha, così, rilevato che, diversamente dall'ipotesi di vedute illegittimamente aperte in una costruzione edificata senza il rispetto delle distanze tra costruzioni stabilite dal codice civile o dai regolamenti; la veduta aperta nel rispetto delle distanze di cui all'art. 873 Cod.civ. prima dell'intervento del regolamento edilizio comunale impositivo di una maggiore distanza risultasse legittimamente realizzata, ancorché l'apertura fosse successiva al detto regolamento).

1a. Ved. Cass. 22 dicembre 2000 n. 16117R.
(Cod.civ. artt. 873 e 905)

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