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Sent.C. Cass. 15/06/1999, n. 5922

47459 47459
1. Professionisti - Incarichi professionali - Da P.A. - Forma scritta - Necessità.
1. I contratti con i quali le Pubbliche amministrazioni - e, pertanto, anche i Comuni - conferiscono incarichi professionali devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità (artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2240) e devono essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione della volontà negoziale.

1a. (CTRP.2A) Ved. Cass. 14 marzo 1998 n. 2772R (Ai fini della validità dell'incarico professionale occorre la forma scritta ed è irrilevante la delibera dell'organo collegiale dell'ente che lo ha autorizzato) e 13 maggio 1997 n. 4185R (La nullità dell'incarico professionale conferito con atto non scritto è rilevabile d'ufficio anche in appello).
(R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, artt. 16 e 17)[R=RD224023,A=16]

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