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Sent. C. Cass. 16/07/1999, n. 7506

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1. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare - Termine di 15 giorni fra citazione e audizione - Inosservanza - Conseguenze. 2. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare - Interrogatorio dell'incolpato - Modalità.

1. Nel procedimento disciplinare a carico di un architetto (o di un ingegnere, ndr), la tutela del diritto di difesa dell'incolpato (da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al locale consiglio dell'ordine, che compie un'attività di carattere istruttorio preordinata - e funzionalmente connessa - a quella successiva di natura giurisdizionale), impone che, tra la data della citazione dell'inquisito davanti al consiglio medesimo (art. 44, comma 2,  R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) e l'udienza fissata per la sua audizione intercorra un termine, di natura perentoria, non inferiore a quindici giorni, la cui inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti ad essa susseguenti. La nullità derivante dal mancato rispetto di tale termine deve, peraltro, ritenersi sanata (in applicazione analogica delle norme processualpenalistiche dettate in tema di nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire) in tutti i casi in cui l'incolpato, comparendo personalmente, nulla eccepisca in ordine alla predetta nullità, svolgendo senz'altro le proprie difese nel merito.

2. In tema di procedimenti disciplinari a carico di un architetto (o di un ingegnere, ndr), qualora l'incolpato sia stato sentito, nella fase istruttoria, sui «fatti che formano oggetto dell'imputazione» (ex art. 44, comma 1, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537), non occorre che il decreto di citazione a comparire dinanzi al Consiglio dell'ordine contenga l'indicazione specifica di tali fatti (così come previsto dal secondo comma dell'art. 44 citato), essendo sufficiente, per converso, un concreto e certo riferimento ai fatti stessi per la correlazione cronologica tra la fase istruttoria e quella successiva del giudizio, nonché lo specifico richiamo all'articolo violato delle norme di etica professionale.

1. Conf. Cass. 4 luglio 1989 n. 3196. Ved. Cass. 18 aprile 1988 n. 3044, 11 novembre 1982 n. 5933, 27 giugno 1981 n. 4182. 2. Conf. Cass. S.U. 19 luglio 1982 n. 4210. 1. e 2. Dal testo della sentenza avrebbe potuto trarsi la 3a massima (di redazione) che però sarebbe stata identica alla massima della precedente Cass. 12 luglio 1999 n. 7342 e conf. anche a Cass. S.U. 2 giugno 1997 n. 4911 e Cass. S.U. 5 luglio 1994, n. 6332.


R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 44, comma 1; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 44, comma 2.

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