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Sent.C. Stato 12/12/1997, n. 1185

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Documentazione - Richiesta di completamento o chiarimenti - Condizioni.
1. L'amministrazione appaltante può invitare i concorrenti a gara d'appalto, ai sensi dell'art. 21, 3° comma, D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 (ed anche degli artt. 27 e 28 Dir. CEE 14 giugno 1993 n. 37), "a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti" di capacità tecnica; ma tale norma non si applica in caso di mancanza della documentazione indicata dall'art. 18 D.L.vo 91/406 (ed anche dall'art. 24, 1° c., Dir. CEE 93/37).

1a. L'art. 21, 3° comma del D.L.vo 91/406 stabilisce che "L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo" [dove il "presente titolo" è il "Titolo IV - Criteri di selezione" del detto D.L.vo, comprendente gli artt. 18 (Esclusioni), 19 (Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori), 20 (Capacità economica e finanziaria) e 21 (Capacità tecnica)]. L'art. 28 della Dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993 dispone che "Entro i limiti degli articoli da 24 a 27, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli" [dove gli artt. da 24 a 27 - che fanno parte del Capitolo 2 (Criteri di selezione qualitativa) - trattano rispettivamente delle condizioni di esclusione dell'appaltatore dalla gara di appalto (art. 24), della iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (art. 25), della capacità economica e finanziaria (art. 26) e tecnica (art. 27) dell'appaltatore]. In mancanza della documentazione indicata dall'art. 18 del D.L.vo 91/406 o anche dell'art. 24, 1° comma, Dir. 93/37/CEE, l'appaltatore può essere escluso dalla partecipazione alla gara d'appalto e quindi - come afferma la sentenza in argomento - la normativa suddetta non si applica. Ved. anche le precedenti C. Stato V 28 aprile 1995 n. 634R e 17 dicembre 1991 n. 9369[R=WCS17D919369].
(D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, artt. 18 e 21, 3° comma[R=DLG40691,A=18]; Dir. CEE 14 giugno 1993 n. 37, artt. 24, 1° comma, 27 e 28)

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