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Sent.C. Cass. 19/01/1988, n. 395

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1. Ingegneri ed architetti - Consiglio nazionale - Decisione - Ricorso del professionista alla Cassazione S.U. - Anche nei riguardi del Consiglio nazionale - Esclusione. 2. Ingegneri ed architetti - Consiglio dell'ordine - Decisione - Ricorso del professionista - Seduta fissata per la discussione della impugnazione - Relativa comunicazione del Consiglio nazionale al reclamante - Necessità - Omissione - Nullità del procedimento.
1. Il ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema, contro decisione giurisdizionale del Consiglio nazionale degli ingegneri, non deve essere proposto anche nei riguardi del Consiglio medesimo, che, quale organo che ha pronunciato la statuizione impugnata, è privo della qualità di parte nel giudizio di cassazione. 2. Il Consiglio nazionale degli ingegneri, adito in sede giurisdizionale con reclamo contro pronuncia del locale Consiglio dell'Ordine, è tenuto a dare comunicazione al reclamante della seduta fissata per la discussione dell'impugnazione, a pena di nullità del relativo procedimento, tenuto conto che siffatta comunicazione è imposta dall'inderogabile esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, e che la contraria previsione dell'art. 7 D.M. 1° ottobre 1948, nella parte in cui contempla la facoltà, non l'obbligo, di mettere il professionista in condizione d'intervenire e di essere sentito, va disapplicata in quanto lesiva di detto diritto.

1. Ved. Cass. S.U. 3 gennaio 1972 n. 262[R=W3GE72262], che ha pronunciato i seguenti principi, sulla elezione del Consiglio di un collegio di geometri. a) Il procedimento davanti al Consiglio nazionale dei geometri, regolato dall'art. 6 del D.L. Lt. 23 novembre 1944, n. 382, ed avente per oggetto i reclami avverso i risultati delle elezioni dei Consigli dei Collegi locali, ha natura giurisdizionale. Il provvedimento che lo conclude costituisce decisione giurisdizionale, impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (Nella specie, il reclamo proposto davanti al Consiglio nazionale aveva per oggetto la regolarità delle operazioni elettorali). b) Il ricorso per Cassazione avverso la decisione emessa dal Consiglio nazionale dei geometri sul reclamo, previsto dall'art. 6 D.L. Lt. 23 novembre 1944, n. 382, contro i risultati delle elezioni dei Consigli dei Collegi locali non può essere proposto nei confronti ed in contraddittorio dello stesso Consiglio nazionale, che è l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione impugnata. Conseguentemente, ove il Consiglio nazionale dei geometri, al quale il ricorso sia stato notificato, abbia notificato controricorso, la sua costituzione nel giudizio di cassazione deve essere dichiarata inammissibile e non deve tenersi conto delle eccezioni e delle deduzioni da esso proposte. c) Parti dei procedimento davanti al Consiglio nazionale dei geometri avente per oggetto il reclamo avverso i risultati delle elezioni dei Consigli dei Collegi locali sono esclusivamente il reclamante ed il Consiglio del Collegio locale della cui elezione si discuta, ed eventualmente il soggetto di cui si contesta l'elezione. Non è parte, invece, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei luogo in cui ha sede il Consiglio del Collegio locale. d) La partecipazione alle operazioni elettorali contestate da uno dei componenti del Consiglio nazionale dei geometri che abbia preso parte alla decisione sul reclamo proposto contro i risultati delle elezioni del Consiglio di un Collegio locale non dà luogo ad un'incompatibilità, denunciabile come motivo di nullità della decisione adottata. e) Il Consiglio nazionale dei geometri non ha il potere di controllare d'ufficio la regolarità delle operazioni relative alle elezioni dei Consigli dei Collegi locali, ma può essere investito di questioni riguardanti le dette elezioni solo su reclamo dei professionisti interessati e deciderle nei limiti dei motivi specificamente dedotti.
Cost. art. 24 D.M. 1° ottobre 1948, art. 7

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