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Sent.C. Cass. 08/08/1989, n. 3647

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Termine per la presentazione di relazione scritta - Inosservanza - Nullità della consulenza - Esclusione. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Mezzo di valutazione e non di prova. 3. Consulente tecnico d'ufficio - Accertamenti svolti senza previa comunicazione alle parti - Violazione del principio del contraddittorio.
1. Nel rito del lavoro, la violazione della norma dell'art. 424, 3° c. C.p.c., relativa alla non prorogabilità del termine (non superiore a venti giorni) fissato dal giudice per la presentazione della relazione scritta del consulente tecnico, non determina la nullità della consulenza, non essendo tale sanzione specificamente prevista per l'inosservanza del termine predetto che la legge, con differenza non meramente terminologica, non definisce perentorio (art. 153 C.p.c.) ma solo non prorogabile. 2. La consulenza tecnica, essendo strumento di valutazione - ad opera di persone dotate di particolare competenza - di fatti già dimostrati, non può costituire un mezzo di prova o di ricerca di fatti che debbono essere provati dalle parti e dei quali pertanto il consulente non può essere chiamato a dare notizia neppure in sede di richiesta di chiarimenti. 3. Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio abbia compiuto accertamenti senza dare alle parti, nelle forme e nei modi all'uopo previsti, la possibilità di presenziarvi, la violazione del principio del contraddittorio, che inficia la consulenza, si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione.

1. Ved. Cass. 4 aprile 1985 n. 2337R , secondo la quale il mancato rispetto del termine in questione comporta una nullità di ordine relativo. Ved. anche Cass. 17 aprile 1986 n. 2746 R 2. Ved. Cass. 19 aprile 1988 n. 3064 R e 28 aprile 1988 n. 3208 R. 3. Sull'obbligo del C.T.U. di comunicazione alle parti ved. Cass. S.U. 18 marzo 1988 n. 2481 R Cass. 11 febbraio 1987 n. 1500R e 12 marzo 1987 n. 2598 R Cass. 18 febbraio 1986 n. 978 R e 11 dicembre 1986 n. 7379 R Cass. 24 gennaio 1985 n. 324R e 5 dicembre 1985 n. 6099 R
C.p.c. artt. 153, 156 e 424 C.c. art. 2697; C.p.c. artt. 61, 62, 194, 424; Disp. att. C.p.c. artt. 90 e 91

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