FAST FIND : NR38995

Deliberaz. G.R. Veneto 06/03/2018, n. 251

L. R. 27 dicembre 2017, n. 46 artt. 3 e 4. Approvazione delle Linee guida per il conferimento ai Comuni delle competenze in materia di demanio della navigazione interna.
Scarica il pdf completo
4581510 6885658
Testo del documento


L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con gli artt. 86, comma 1 e 105, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 112/1998 lo Stato ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative, tra l'altro, alla gestione dei beni del demanio idrico comprendenti il rilascio delle concessioni sul demanio della navigazione interna. Tali deleghe sono state successivamente disciplinate dall'articolo 100, comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/2001 e dalla Delib.G.R. n. 1880/2003 che ha individuato puntualmente le modalità ed i criteri di gestione.

Al fine di distinguere con maggiore chiarezza il demanio della navigazione dal demanio idrico, con Delib.G.R. n. 4222/2006 la Giunta Regionale ha successivamente precisato che le competenze regionali preposte alla navigazione ricomprendono la parte del demanio idrico che si estende a tutti i corsi d'acqua già classificati come linee navigabili di IIa e IIIa classe in base al R.D. 11 luglio 1913, n. 959 e s.m.i. L'ambito comprende per l'esattezza la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, le zone portuali della navigazione interna, ivi incluse le aree prospicienti a

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4581510 6885659
Allegato A - Linee guida per la gestione del demanio della navigazione in attuazione della delega ai comuni disposta dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 46

NORME GENERALI


Art. 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione della delega statuita dagli articoli n. 3 e 4 della L.R. n. 29 dicembre 2017, n. 46 si intendono:

1. DEMANIO IDRICO: parte del demanio che comprende: a) i beni pubblici destinati alla navigazione interna ed in particolare i fiumi, i laghi e i canali; b) le zone portuali della navigazione interna, che sono strutture naturali o artificiali normalmente destinate all'approdo delle navi addette alla navigazione interna; c) l'alveo dei fiumi e dei laghi e le sponde laterali soggette ad essere sommerse nelle piene ordinarie.

2. DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: parte del demanio idrico consistente: a) nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali che sono classificate navigabili ai sensi dell'All. A della Delib.G.R. n. 4222 del 28 dicembre 2006; b) nelle zone portuali della navigazione interna; c) nelle aree prospicienti a terra delle acque lacuali e fluviali classificate navigabili ai sensi dell'All. A della Delib.G.R. n. 4222 del 28 dicembre 2006, con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati e quant'altro è necessariamente funzionale all'uso, finalizzato alla navigazione, del bene demaniale;

3. AUTORITÀ DEMANIALE: struttura preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio. Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee guida, l'Autorità Demaniale è il Comune in cui insiste l'ambito demaniale;

4. SUPERFICIE CONCESSA: consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall'Autorità Demaniale.


Art. 2 - Oggetto

1. Le presenti linee guida disciplinano l'attuazione degli articoli n. 3 e 4 della L.R. n. 29 dicembre 2017, n. 46 in materia di conferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna. Esse definiscono la metodologia per il rilascio delle concessioni e riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali. Nell'ambito di tali funzioni, ai comuni è delegata anche la funzione di vigilanza e contrasto all'abusivismo, manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi ai sensi del Codice della navigazione.


Art. 3 - Oneri in capo all'Autorità demaniale

1. Al fine di consentire le attività di verifica e di controllo amministrativo poste in capo alla Regione, nei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 l'Autorità Demaniale comunica i dati delle concessioni attive e quelli delle riscossioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 46 l'Autorità Demaniale trasferisce alla Regione la quota del 50 per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno. Eventuali spese istruttorie stabilite dall'Autorità Demaniale per la gestione dell'iter istruttorio sono integralmente introitate dall'Autorità medesima.

3. La rimanente quota del 50 per cento delle risorse introitate dall'Autorità Demaniale è imputata su uno o più capitoli del proprio bilancio vincolati all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 46. Nei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 l'Autorità Demaniale comunica alla Regione i dati relativi all'utilizzo di dette risorse.


Art. 4 - Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle concessioni rilasciate su spazi acquei e pertinenze a terra appartenenti al demanio della navigazione interna, definito come sopra, entro i confini della Regione del Veneto, ad eccezione del demanio presente sul Lago di Garda, che sottostà alla disciplina contenuta nella L.R. n. 55/1987, alla Laguna di Venezia, di competenza del Magistrato alle Acque come previsto dalle Leggi n. 366/1963 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado" e s.m.i. e n. 171/1973 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e s.m.i., e delle altre lagune appartenenti al demanio marittimo.


Art. 5 - Definizione degli ormeggi

1. Per ormeggio s'intende lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione in area demaniale. L'ormeggio può essere:

a) fisso, assegnato sulla base di quanto previsto dall'art. 9 delle presenti linee guida;

b) temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni;

c) di pubblica utilità, riservato ad Enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, o altre finalità collettive da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale;

d) di interesse pubblico in gestione esclusiva dell'Autorità demaniale.

2. Per gli ormeggi di cui al comma d) l

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Demanio
  • Pubblica Amministrazione
  • Demanio idrico
  • Acque
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Pubblica Amministrazione
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Demanio

Le Autorità di sistema portuale (AdSP) e il Piano regolatore di sistema portuale

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Prevenzione Incendi
  • Pubblica Amministrazione
  • Procedimenti amministrativi
  • Locali di pubblico spettacolo

La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Appalti e contratti pubblici
  • Pubblica Amministrazione

Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Pubblica Amministrazione
  • Procedimenti amministrativi
  • Enti locali

Norme di trasparenza e anticorruzione per Ordini e Collegi professionali

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Rosalisa Lancia